Nelle ultime settimane si è registrato un aumento di casi di positività al Covid 19 nel nostro Paese: per fortuna la situazione non desta nessun allarme e il tutto è sotto controllo. Dall’inizio del nuovo anno scolastico, tuttavia, le scuole si sono poste il problema di come gestire eventuali casi positivi, sia tra gli alunni che tra il personale: cosa succede in caso di malattia docenti dovuta al Covid? Come deve essere trattato il periodo di assenza? Il docente va incontro alla decurtazione? Facciamo chiarezza insieme qui di seguito.
In attesa di linee guida ministeriali
Come abbiamo visto, nelle settimane scorse le organizzazioni sindacali hanno richiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito delle linee guida da adottare in caso di positività di alunni e/o personale scolastico: si attende l’ emanazione di una circolare da parte del Dipartimento Prevenzione con indicazioni specifiche per le scuole, e di conseguenza delle linee guida ministeriali che possano illustrare quali misure adottare in caso di necessità.
Per quanto riguarda le assenze per malattia docenti, sappiamo che queste sono soggette ad una trattenuta stipendiale in base alla durata dell’assenza stessa. Sappiamo anche che durante l’emergenza sanitaria, tale decurtazione non avveniva in caso di malattia dovuta a Covid.
Riferimenti normativi su come gestire la malattia docenti per Covid
Questo è quanto è stato stabilito dall’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020: “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Nessuna legge ha al momento abrogato il suddetto articolo, che pertanto risulta ancora in vigore: la malattia del personale docente, sia a tempo determinato che indeterminato, dovuta a Covid è un’assenza giustificata ancora oggi non soggetta a nessuna decurtazione. Non essendo più il tampone obbligatorio da dicembre 2022, è il certificato del medico curante che dovrebbe attestare la malattia da covid: anche su questo aspetto, tuttavia, si attendono chiarimenti da parte del Ministero.