Le assemblee sindacali costituiscono un diritto di tutti i lavoratori della scuola, sia docenti che ATA, stabilito e garantito a livello contrattuale e normativo. Nel mese di ottobre, alcuni sindacati hanno indetto delle assemblee territoriali, a cui il personale scolastico può prendere parte: di seguito forniamo alcuni chiarimenti sulle ore da poter usufruire, sulla modalità di partecipazione e di gestione delle classi.
Assemblee sindacali: chi può partecipare
Ogni anno, i lavoratori della scuola hanno diritto a prendere parte alle assemblee sindacali indette dai sindacati competenti. Il comma 1 dell’art. 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” stabilisce la rappresentatività sindacale.
Il comma 1 dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 prevede che “I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione”.
Sono 10, quindi, in tutto le ore di cui ogni singolo docente o ATA può usufruire nel corso di un anno scolastico: tale numero non varia anche se si è in servizio su una COE. Il diritto spetta spetta sia al personale di ruolo che a tempo indeterminato, indipendentemente dall’iscrizione o meno al sindacato che indice l’assemblea.
Le ore si retribuiscono e non sono oggetto di nessuna decurtazione, e per partecipare non è necessaria l’apposizione di firme in alcun registro di presenza: è decaduto l’art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d’istituto l’accertamento della partecipazione dei docenti all’assemblea.
Orario consentito per indire le assemblee e per rientro a scuola
Il comma 4 prevede che “le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.”
La durata delle assemblee sindacali non deve superare le due ore se indette dalla RSU mentre può essere anche di 3 ore se si tratta di Assemblea sindacale territoriale.
Il Dirigente Scolastico, constata l’adesione del proprio personale, potrà procedere alla eventuale sospensione oraria delle attività didattiche: non occorre infatti sostituire i docenti che aderiscono agli incontri sindacali, ma si potrà modificare l’orario di entrata o uscita degli alunni previo avviso ai genitori.
Inoltre, in tanti si chiedono come considerare il tempo necessario per il ritorno a scuola: occorre che si computi nel tempo di partecipazione all’assemblea.
Il CCNI sulle Relazioni Sindacali, prevede per le Assemblee Provinciali (e quindi anche per le Interprovinciali che coinvolgono più Province) fino a 4 ore comprensive dei tempi di percorrenza per raggiungere la scuola dopo aver assistito agli incontri. In questo caso comunque si consiglia di consultare i contratti C.C.I.R sulle assemblee territoriali delle singole Regioni.