ora di lezione
Orario

Nelle scuole che applicano la settimana corta, in cui cioè le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì, a volte può succedere che gli istituti applichino una riduzione dell’ora di lezione: l’unità oraria di 60 minuti, infatti, potrebbe subire un ristringimento pari a 50 o 55 minuti in base alle esigenze e necessità della scuola. Cosa succede in questi casi all’orario di servizio dei docenti? Questi devono recuperare i minuti persi? Vediamo insieme cosa stabilisce la norma qui di seguito.

Riferimenti normativi

In primo luogo, sottolineiamo che la normativa consente di operare una riduzione oraria: in base al regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, infatti, il DPR 275/99, nell’art. 4 comma 2 stabilisce che le scuole nell’esercizio della loro autonomia didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

In alcune scuole dove si applica la riduzione dell’ora di lezione da 60 a 55/50 minuti può capitare che il Dirigente scolastico chieda ai propri docenti di recuperare i minuti di lezione persi: questo per i presidi rappresenta un modo per sopperire al problema delle supplenze giornaliere. Basti pensare infatti, che 5 minuti in meno di lezione moltiplicati per le 18 ore di servizio renderebbero alla settimana 90 minuti, vale a dire un’ora e mezza. Questa richiesta è legittima?

Casi in cui non occorre recuperare i minuti decurtati dall’ora di lezione

L’art. 28 comma 8 del  CCNL 2006/2009, tuttora in vigore, stabilisce che: “Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto”. Pur essendo state emanate più di 40 anni fa, entrambe le circolari sopracitate sono tutt’ora in vigore e stabiliscono che non si deve effettuare nessun recupero se la riduzione avviene per motivi estranei alla didattica, come ad esempio per il pendolarismo degli studenti.

Casi in cui occorre recuperare

Invece, quando la riduzione dell’ora di lezione avviene solo per motivi didattici, vi è l’obbligo di recuperare i minuti di lezione non svolti, che sommati diventano ore, sia per i docenti, sia per gli studenti, come stabilisce l’art. 28 comma 7 del  CCNL 2006/2009:

“Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”. Il Collegio dei docenti, in questo caso, dovrà definire la modalità di recupero da attuare. Tale recupero deve essere effettuato in relazione a quanto didatticamente è stato “perso”: i Dirigenti scolastici, pertanto, non potrebbero utilizzare i minuti svolti in meno rispetto all’orario di servizio dei docenti per supplenze o per altre attività che siano diverse dalle lezioni a cui sono stati sottratti.