Rinuncia nomina Gps, divieto invio Mad?
Rinuncia nomina Gps, divieto invio Mad?

Anche per l’a.s 2023/24 in caso di rinuncia o mancata presa di servizio valgono le stesse sanzioni previste per lo scorso anno scolastico, dal momento che il riferimento normativo resta l’O.M 112/2022 come ribadito dall’annuale circolare delle supplenze. Ma come si potranno comportare gli aspiranti in merito alle Mad? Potranno comunque inviarle a seguito di sanzione per rinuncia da Gps? Facciamo chiarezza.

Sanzioni a seguito di rinuncia da Gps

La stessa sanzione è prevista sia in caso di rinuncia che di mancata presa di servizio. L’aspirante non potrà più conseguire supplenze per tutto l’anno scolastico nè da Gps nè da Gae, anche qualora dovessero sopraggiungere nuove disponibilità di cattedre.

Stesso discorso vale anche per le graduatorie d’istituto: chi ha rinunciato da Gps non potrà nemmeno ottenere supplenze al 30 giugno o al 31 agosto per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui ha titolo per l’anno scolastico di riferimento. Dalle graduatorie d’istituto potrà solo conseguire supplenze brevi o, al massimo, fino al termine delle lezioni (8 giugno 2024).

E per quanto riguarda le Mad?

Per quanto riguarda le Mad resta il divieto anche per l’a.s 2023/24, e vale anche su provincia diversa rispetto a quella d’iscrizione nelle Gps. L’impossibilità di inviare la messa a disposizione quindi prescinde dall’aver conseguito sanzioni per rinuncia da Gps. Infatti il requisito per poter inviare la Mad è quello di non essere inserito in alcuna graduatoria.

L’aver rinunciato alla nomina conferita dalla GPS non scioglie dunque i vincoli che si hanno su di essa. Pertanto, se lo si ritiene opportuno, occorrerà inviare richiesta di depennamento dalle GPS all’ufficio scolastico. Va però tenuto conto che si resterà fuori dalle predette graduatorie (unitamente a quelle d’istituto) fino al prossimo aggiornamento previsto per il 2024.