Il 2024 sarà l’anno in cui le Gps dovranno essere aggiornate. I supplenti già inseriti dovranno quindi inserire gli eventuali titoli culturali e corsi conseguiti dopo il 31 maggio 2022, oltre ai servizi maturati nell’arco del biennio. Ad inizio anno scolastico è quindi normale cominciare a capire quale punteggio si riuscirà a maturare e, soprattutto coloro che finora non sono riusciti ad ottenere un incarico annuale, si chiedono quali possibilità ci sono di raggiungere comunque l’annualità di servizio dalle graduatorie d’istituto. Facciamo chiarezza.
Annualità di servizio con 180 giorni
Innanzitutto quando parliamo di annualità di servizio facciamo riferimento all’annualità a fini contributivi. Solitamente per poterla raggiungere bastano 180 giorni di servizio svolti nell’arco dello stesso anno, non importando se il computo viene raggiunto sommando più contratti di supplenza. La continuità infatti non rileva ai fini del conteggio.
Per raggiungere quindi l’annualità di servizio non bastano 166 giorni, termine minimo con cui ottenere il punteggio massimo consentito per ogni anno scolastico (pari a 12 punti).
E se la supplenza parte dal 1° febbraio?
Un altro caso in cui è comunque possibile raggiungere l’annualità di servizio si ha quando il contratto di supplenza parte dal 1° febbraio (o qualche giorno prima). Al riguardo dobbiamo rifarci all’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il quale prevede che:
“il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale“.
La normativa è vigente ancora oggi ed è stata spesso ripresa. Ad esempio la nota n. 7526 del 24 luglio 2014 ha ribadito tale disposizione, aggiungendo che nel caso della scuola dell’infanzia il riferimento è il termine delle attività didattiche e non le operazioni di scrutinio finale (in quanto ovviamente questi ultimi non sono previsti in quest’ordine di scuola).
Va anche precisato che si considera anno scolastico intero anche il servizio svolto ininterrottamente a partire da una data anteriore al 1° di febbraio (es. 28 gennaio) purché si arrivi comunque agli scrutini finali.
Scrutini finali: chiarimenti
Resta solo il problema di capire se, come spesso accade, qualora il contratto sia chiuso al termine delle lezioni e poi riaperto per lo svolgimento degli scrutini, anche in questo caso si possa ottenere l’annualità di servizio con supplenza iniziata al 1° febbraio.
La risposta la troviamo nell’art 37 CCNL del comparto scuola, ripreso dalla nota Ministeriale prot. n. 8556 del 10 giugno 2009, dove si afferma quanto segue:
“L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione – estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali – comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo.”
Come si può notare si fa espresso riferimento alla proroga di contratto e non alla conferma, quindi il contratto non avrà interruzioni fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi. La casistica dunque dell’annualità di servizio conseguibile anche con supplenza dal 1° febbraio agli scrutini è quella contemplata proprio dal citato art. 37.