aula con cattedra e lavagna
aula con cattedra e lavagna

La legge ‘Buona Scuola’ dell’allora governo Renzi ha istituito i posti di potenziamento, che insieme ai posti comuni e a quelli di sostegno costituiscono l’organico dell’autonomia di una scuola. In più articoli abbiamo sottolineato che tali posti possono essere ricoperti da docenti che per alcune ore sono impiegati su cattedra. Cosa succede se il docente di potenziamento si assenta? Deve essere sostituito?

Riferimenti normativi

La legge n. 107/2015, nel cui articolo 1, commi 5 e 63, ha istituito l’organico dell’autonomia per le scuole di ogni ordine e grado, che “è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. Il comma 63 precisa che tale organico è formato dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Anche la Nota Ministeriale del 12 aprile 2023, che ha dato chiarimenti sull’assegnazione delle cattedre 2023/24 e sull’organico dell’autonomia, ha ribadito che “I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica”.

In quali casi il docente di potenziamento deve essere sostituito

Quando è possibile sostituire il docente di potenziamento in caso di assenza? Si può ricorrere alla nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari e per le attività didattiche previste dal Piano triennale dell’Offerta formativa, vale a dire tutte quelle attività che prevedono la presenza degli alunni.

Ad esempio, se il docente di potenziamento è utilizzato in classe perché ha preso il posto del “vicario” o se copre per sei ore il posto del collega parzialmente esonerato per svolgere funzioni di staff o se coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (classi aperte), in caso di assenza, la scuola deve supplirlo.