PEI 2023/24
Piano educativo individualizzato

Nel mese di ottobre in ogni scuola gli insegnanti con alunni certificati sono impegnanti nella stesura del nuovo PEI, il Piano Educativo Individualizzato, punto di partenza del processo di inclusione scolastica. Molti sono i dubbi in merito alla compilazione che puntualmente sorgono sia tra i docenti che tra gli stessi genitori: cosa si intende, ad esempio, per programmazione differenziata, semplificata, equipollente? Quali sono i risvolti didattici? Vediamolo insieme qui di seguito.

PEI differenziato o semplificato

Come sappiamo, il Decreto Interministeriale n. 182/2020, modificato a sua volta dal Decreto n. 153 del 1/08/2023 ha adottato il nuovo modello di Pei che ogni scuola deve compilare in presenza di alunni con disabilità.

In primo luogo occorre sottolineare che il nuovo PEI è sempre individualizzato, non a caso la sigla PEI significa proprio “Piano Educativo Individualizzato”. Poi ci sono tre percorsi possibili:

  1. percorsi didattici ordinari, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curricolo d’istituto (nel caso di disabilità attinenti prettamente alla sfera fisica);
  2. programmazione personalizzata in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione;
  3. percorsi didattici differenziati.

Il percorso 2 rientra in un PEI semplificato, invece il punto 3 in un Piano differenziato: per la scuola primaria e secondaria di I grado si prevedono solo i primi due percorsi, mentre per la secondaria di II grado anche il terzo. In quest’ultimo caso, il conseguimento o meno del diploma conclusivo del V anno dipende dalla tipologia di PEI adottato: se l’alunno segue un Piano differenziato con prove non equipollenti, conseguirà un attestato di credito formativo.

Il Consiglio di Classe propone alla famiglia il passaggio alla programmazione differenziata, che può però opporsi, mentre il passaggio opposto, dalla differenziata alla programmazione ordinaria, è deciso dal solo Consiglio di Classe. Queste decisioni non sono di competenza del GLO e non si approvano in nessun caso con una sua votazione a maggioranza.

Programmazione equipollente nel nuovo PEI

Il termine equipollente (che significa con lo stesso valore) andrebbe riferito alle prove di verifica, non a tutta la programmazione del PEI. Di fatto, viene usato comunemente anche per indicare complessivamente il percorso personalizzato, considerato valido ai fini del conseguimento del diploma (chiamato spesso anche, altrettanto erroneamente, per “obiettivi minimi”). 

In merito al nuovo PEI, il suddetto Decreto Interministeriale n.159 ha stabilito che: “Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

 a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;

 b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza”.