Come sappiamo, il personale della scuola al pari dei dipendenti della PA, ha diritto a tre giorni di permesso al mese per assistere un familiare disabile grave: l’articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18 costituisce il riferimento normativo per i docenti, mentre l’art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 norma i permessi 104 per il personale ATA. È legittima la richiesta da parte dei DS di una pianificazione mensile di massima in merito alla fruizione di tali permessi da parte dei lavoratori interessati? Facciamo chiarezza con i relativi riferimenti normativi.
Riferimenti normativi dell’INPS sulla fruizione dei permessi 104
Entro le prime settimane di scuola, i Dirigenti Scolastici con apposita circolare chiedono al personale scolastico docente e ATA che usufruisce dei permessi 104 di inviare una pianificazione mensile dei giorni in cui vogliono fruire di questo permesso. Sui gruppi social dedicati al mondo della scuola in molti si chiedono se tale richiesta sia possibile.
Al quesito risponde la circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011 emanata dall’INPS, che in merito alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha puntualizzato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.
Altri riferimenti normativi
Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto in merito alla programmazione di tali permessi, con gli Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, riconoscendo al datore di lavoro, in questo caso il DS, la facoltà di richiedere una pianificazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, a condizione che ciò non pregiudichi il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza. Alla luce di questi riferimenti normativi, pertanto, la richiesta da parte del DS risulta essere legittima: tuttavia, questo è valido in tutti quei casi programmabili, come ad esempio per terapie o visite specialistiche, trascendendo i casi di urgenza o bisogno non programmabili.