Riportiamo la domanda di una lettrice giunta alla nostra redazione in merito all’entrata/uscita alunni posticipata/anticipata a causa dell’assenza dell’insegnante: “Buonasera, sono docente e mamma di due ragazzi frequentanti la scuola secondaria di II grado: capita spesso che, in mancanza di alcuni professori che usufruiscono della legge 104, i miei figli entrino dopo o escano prima del consueto orario giornaliero: questa procedura è corretta? Gli alunni possono entrare o uscire prima? Al di là del caso specifico soprannominato?”. A rispondere è l’Avv. Angela Maria Fasano.
Entrata/uscita alunni posticipata o anticipata: è legittimo?
L’avvocato ha così chiarito in merito all’entrata/uscita alunni in orario diverso da quello scolastico giornaliero: “La questione descritta dalla nostra lettrice è certamente resa in modo illegittimo. La scuola ha il dovere di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche: qualora non sia possibile l’utilizzo di personale interno, in caso di necessità si può provvedere alla nomina del supplente anche per periodi brevi. La circostanza illustrata potrebbe capitare “una volta nell’anno scolastico”, quale situazione urgente che non ha consentito all’istituto di organizzarsi.
Ma nel caso di docenti titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 è onere dell’istituto applicare idonea organizzazione al fine di garantire agli studenti la piena copertura dell’orario scolastico. In questi casi, infatti, “Il servizio non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante che dovrebbe tenere la lezione” perché l’assenza del professore non è un fatto eccezionale, ma “normale e prevedibile”.
I doveri della scuola
La scuola ha il dovere di trovare soluzioni efficaci alla tutela del diritto dell’utenza a un servizio scolastico completo sia in termini di tempo scuola (200 gg anche conteggiando le entrate posticipate ed uscite anticipate) sia di contenuti culturali e didattici. Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato che tutte le legittime soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, può provvedere alla chiamata del supplente anche per assenze inferiori ai 15 giorni.
La mancanza di risorse economiche non è motivo valido per ignorare la normativa vigente volta a salvaguardare il diritto allo studio, fine primario della scuola. Si veda in proposito le note MIUR n. 3338 del 25 novembre 2008, n. 3545 del 29 aprile 2009 e n. 14991 del 6 ottobre 2009.
L’entrata/uscita alunni posticipata /anticipata, indi, è altamente illegittima e, indi, passibile di censura, anche mediante segnalazione da parte dei genitori all’ATP e USR di riferimento, in qualità di superiori gerarchici della Dirigenza”.