educazione motoria
insegnante motoria scuola primaria

È attesa la pubblicazione del calendario delle prove scritte che riguarderanno il concorso di Educazione Motoria rivolto alla scuola primaria. Come abbiamo anticipato alcuni giorni fa fonti ministeriali avrebbero indicato come ‘range’ temporale quello compreso tra i primi giorni di dicembre. Manca ovviamente ancora l’ufficialità. Nel frattempo forniamo alcuni chiarimenti in merito al vincolo alla mobilità a cui i vincitori saranno sottoposti.

Concorso Educazione Motoria: vincolo permanenza triennale nella scuola di assunzione

Al termine delle prove e della valutazione dei titoli, la commissione procede a stilare la graduatoria di merito, che comprenderà i soli vincitori ed è redatta sulla base dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta (per un massimo di 100 punti), nella prova orale (per un massimo di 100 punti) e nella valutazione dei titoli (max 50 punti).

I docenti che saranno assunti in ruolo da questa graduatoria saranno sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione ( nei cui tre anni è compreso l’anno di prova). Lo si apprende dall’art. 10/7 del DM 80/2022 disciplinante la procedura concorsuale: “Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico.”

Per capire il giusto inquadramento normativo va specificato che:

  • il DM n. 80/2022 è stato pubblicato precedentemente al DL 44/2023;
  • il DL n. 44/2023 è intervenuto sul Testo Unico (D.lgs. 297/94), abrogando il comma 3-bis e modificando il comma 3 dell’art. 399;
  • l’articolo 399, comma 3, del Testo unico, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.

Alla luce di tutto ciò ai vincitori del concorso di educazione motoria si applicherà il disposto dell’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 che così recita:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Tutto questo vale a meno che il citato vincolo triennale non sia “mitigato” dalla disposizione di cui all’art. 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21.

Ulteriori specificazioni

Per completezza va chiarito che il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.

Nel corso dei 3 anni è inoltre comunque ammessa la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, nonchè di trasferimento e/o passaggio di ruolo-cattedra sia provinciale che interprovinciale. Gli interessati potranno anche accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, sino a quando non abbiano svolto l’anno di prova.