modifica orario di servizio docenti
orologio orario di servizio

Nonostante si sia parlato spesso dell’orario docenti, ancora vari e tanti sono i dubbi che permangono tra i insegnanti e professori a riguardo. In molti, ad esempio, fanno confusione tra ore a disposizione e disponibilità, che rappresentano in entrambi i casi un’importante risorsa per la scuola: cerchiamo insieme di chiarire qui di seguito la differenza.

Le ore a disposizione fanno parte dell’orario docenti

In un precedente articolo abbiamo visto come si formula l’orario docenti, regolato dall’art. 28 del CCNL per ogni grado di scuola e distribuito in non meno di cinque giornate settimanali. In alcuni casi, nell’orario settimanale possono essere incluse delle ore a disposizione che fanno parte a tutti gli effetti dell’orario di cattedra del singolo insegnante, che pertanto non può gestirle a propria discrezione.

Queste ore a disposizione generalmente scaturiscono dal completamento dell’orario di docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali, da cattedre di potenziamento, dal recupero di ore di servizio nate dalla riduzione dell’unità oraria a 45-50-55 minuti, da compresenza o dalla momentanea assenza di una classe. Durante queste ore, il docente interessato è a servizio della scuola, pertanto deve garantire la sua presenza e non può allontanarsi dall’istituto, a meno che non chieda relativo premesso.

Il comma 6 del succitato articolo, infatti, precisa che “negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.

Disponibilità dei docenti

Cosa ben diversa, invece, sono le disponibilità che il Dirigente Scolastico può richiedere ad inizio anno scolastico al proprio corpo docente: spesso capita, infatti, che oltre al proprio orario di servizio, gli insegnanti indicano almeno un’ora in cui rendersi disponibili per eventuali emergenze, come ad esempio la copertura dei colleghi assenti. Queste ore, che non possono superare le 6 unità alla settimana, rappresentano un’eccedenza rispetto all’orario docenti settimanale e pertanto si devono remunerare attingendo dal Fondo di Istituto. Inoltre, il docente non è tenuto a restare a scuola, ma può allontanarsi se non avvertito in anticipo.