permessi retribuiti scuola per motivi personali
permessi scuola

Nel corso dell’anno scolastico, ogni docente ha diritto ad usufruire di alcuni permessi per motivi personali e familiari: questi giorni sono regolarmente retribuiti. Molto spesso, capita che il Dirigente Scolastico ponga degli ostacoli ad un diritto invece riconosciuto al livello contrattuale: richiamiamo qui di seguito la norma che stabilisce e regolamenta i permessi retribuiti per docenti e ATA.

Fruizione dei permessi retribuiti: riferimenti normativi

L’art. 15 comma 2 del CCNL 006-09 stabilisce che “il personale docente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”. Parimenti, il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari (se usufruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore).

Il personale scolastico, pertanto, può richiedere al dirigente scolastico di usufruire di questi permessi retribuiti per motivi personali e familiari all’interno di un anno scolastico: la norma non fornisce indicazioni precise sulla maturazione di questi tre giorni, pertanto il dipendente può farne richiesta in qualsiasi periodo dell’anno, anche nelle prime settimane di scuola, durante i giorni di attività didattica o di sole riunioni collegiali: il beneficio, infatti, non è correlato al servizio prestato. Inoltre, è possibile richiedere i tre giorni separatamente o in modo continuativo.

Come indica la norma, “ha diritto”: la richiesta dei permessi, pertanto, va motivata ma il dirigente scolastico non ha facoltà di contestarla né di negare il permesso qualunque sia la motivazione fornita dal docente, non trattandosi di nessuna concessione particolare.

L’interessato deve motivare con documentazione o anche con autocertificazione le ragioni della richiesta, ma il Dirigente scolastico deve limitarsi solo ad un controllo formale. Ricordiamo che l’ipotesi del nuovo CCNL 2019/21, che a breve dovrebbe essere firmata ed entrare ufficialmente in vigore, allarga tale diritto ai docenti e agli ATA con contratto a t.d. al 30 giugno/31 agosto.

Parere dell’ARAN

In merito al diritto per il personale scolastico di usufruire di permessi retribuiti che esulano dalla concessione del DS, si è espresso anche l’ARAN con il Parere del 2 febbraio 2011 (a cura del Dirigente Francesco Mendez) che riportiamo:

“La previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria fruizione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.

Il DS, pertanto, non ha titolo a concedere o non concedere, in quanto la materia di cui si discute afferisce ai diritti soggettivi. Proprio per questo, il Dirigente non ha titolo ad ostacolarne la fruizione avendo il dovere, per contro, a garantire il godimento del vantaggio in capo ad un soggetto, che ha facoltà di perseguire il proprio interesse godendo della protezione dell’ordinamento. Infine, occorre sottolineare che eventuali difficoltà organizzative della scuola non possono costituire elemento ostativo alla fruizione del diritto soggettivo che, in caso contrario, verrebbe ridotto a mero interesse o, al più, a diritto affievolito.