Docenti neoimmessi
neoimmessi in ruolo

I docenti neoimmessi nel corso di quest’anno scolastico dovranno svolgere l’anno di prova e formazione per ottenere la conferma o l’immissione in ruolo, in base alla procedura di assunzione (GM, GAE, I fascia GPS sostegno): questo percorso formativo sarà svolto nella sede conferita con la stipula del contratto lo scorso settembre 2023. Moltissimi sono i docenti fuori sede e in molti casi fuori provincia e regione: basti pensare ai tanti insegnanti del Sud che hanno partecipato alla mini call veloce sostegno ottenendo un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo in città del Nord. Questi docenti potranno presentare domanda di assegnazione interprovinciale per il prossimo anno scolastico 2024/25?

Vincoli a cui sono sottoposti i docenti neoimmessi

In un precedente articolo abbiamo riportato il sunto effettuato dal sindacato FLC CGIL in merito ai vincoli previsti dalla legge in vigore a cui sono sottoposti i docenti neoimmessi: ““Il DL 44/2023 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 ove si prevede, a partire dall’a.s. 2023/2024 che i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione che abbiano superato con valutazione positiva l’anno di formazione e prova, siano tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova. Al vincolo si deroga nei casi di sovrannumero o esubero o grave disabilità personale e di assistenza per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di validità del vincolo, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella stessa provincia di titolarità”. Parimenti, gli interessati possono accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08: questa facoltà è esercitabile solo dopo aver svolto e superato l’anno di prova, ai sensi del DM 138/2023.

Deroghe ai vincoli

In base a tale disposizione, i docenti neoimmessi non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. L’ art.34 comma 8 dell’ipotesi del nuovo CCNL 2019/21, che ricordiamo deve essere a breve firmato in via definitiva, prevede un allentamento a questi vincoli: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”. Occorre attendere la firma definitiva del contratto, per capire se vi sono cambiamenti in merito e vedere come queste disposizioni verranno declinate nel CCNI relativo alla mobilità: ricordiamo che al momento solo il sindacato Uil Scuola Rua non ha firmato l’ipotesi del CCNL, indicando tra i vari punti critici riscontrati anche il nodo sulla mobilità.