Graduatorie d'istituto
Graduatorie d'istituto

Da alcune settimane in molte province le supplenze vengono attribuite dalle graduatorie d’istituto, a seguito dell’esaurimento delle Gae e delle Gps. Ma quali tipologie di supplenze vengono assegnate dalle graduatorie d’istituto? E quale tipo di assenze riguardano le convocazioni che recano come data finale del contratto l’ultimo giorno di lezione? Facciamo chiarezza.

Cosa dice l’ordinanza ministeriale sulle tipologie di supplenza

Il riferimento normativo da prendere in considerazione è l’O.M 112/2022, la quale individua diverse tipologie di supplenza. Innanzitutto le supplenze annuali (fino al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. Queste in via preliminare vengono attribuite dalle Gae e dalle Gps. Esaurite queste graduatorie si passa a quelle d’istituto.

Ci sono poi le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. Anche in questo caso sono attribuite prima alle Gae e Gps, per poi passare alle graduatorie d’istituto.

E infine l’ordinanza fa riferimento alle supplenze temporanee, per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. Queste sono assegnate solo dalle graduatorie d’istituto.

Supplenze graduatorie d’istituto fino al termine delle lezioni

Nella tipologia delle supplenze temporanee rientrano le classiche supplenze brevi, di pochi giorni o mesi. Vi possono però rientrare anche le supplenze fino al termine delle lezioni (fissato quasi ovunque all’8 giugno 2024). Ma in quali casi si può profilare questa ipotesi? Si è soliti pensare che si possa arrivare all’ultimo giorno di lezione sommando più contratti chiusi e riaperti nel corso dell’anno, anche sullo stesso posto. Si può però avere anche la fortuna che sia stipulato un unico contratto.

Quest’ultima possibilità si può avere su posto resosi vacante dopo il 31 dicembre. In questo caso il termine ultimo del contratto, pur trattandosi di posto vacante, sarà l’ultimo giorno di lezione con eventuale proroga per scrutini ed esami. Anche prima del 31 dicembre però non è escluso che si possa avere contratto all’8 giugno. Possiamo in questo caso ipotizzare delle casistiche. Ad esempio in caso di aspettativa non retribuita richiesta dalla titolare ad anno scolastico già iniziato, oppure in caso di lunga malattia (appunto fino al termine delle lezioni) richiesta dalla titolare della cattedra.