Usr Piemonte, chiarimenti decorrenza giuridica ed economica
Usr Piemonte, chiarimenti decorrenza giuridica ed economica

In merito a coloro che hanno ricevuto dalle Gps sostegno la nomina finalizzata al ruolo, così come prevede l’art 59 comma 4 del DL 73/2021, l’Usr Piemonte è intervenuto il 17 ottobre 2023 con una comunicazione per chiarire la decorrenza giuridica ed economica, a seguito anche delle molte richieste pervenute all’ufficio scolastico stesso. Quanto precisato dall’Usr Piemonte vale in ogni altro ambito regionale e provinciale.

Cosa specifica l’Usr Piemonte sui neoimmessi in ruolo dalle Gps sostegno

Con la nota n. 14195 del 17 ottobre 2023 l’Usr Piemonte ha chiarito quanto segue:

“Con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia ex art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, limitatamente ai posti di sostegno, si precisa che il successivo comma 8 prevede: “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio de servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”.

In questo caso quindi, poiché la procedura è stata attivata nel 2023, la decorrenza giuridica (nel decreto prevista al 1° settembre 2021), per “trascinamento”, è stata spostata al 1° settembre 2022. Resta inteso che la decorrenza economica opera dalla effettiva presa di servizio.”

Concorso straordinario ex art 59 comma 9 bis

Anche con riferimento ai docenti immessi in ruolo ex 59 comma 9 bis D.L.73/2021, lUsr Piemonte è così intervenuto:

“A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

Tale fattispecie risulta ancora ulteriormente confermata dallo stesso comma 9 bis laddove prevede (in applicazione dello “scivolamento” previsto dal decreto mille proroghe), per i casi in cui le relative operazioni concorsuali non fossero state completate nel 2022 : “ I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché’ l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato”. Quindi, anche in questo caso, il comma chiarisce che per questa tipologia di immissione in ruolo non è prevista alcuna retrodatazione della decorrenza giuridica.”

Alleghiamo la NOTA in oggetto per presa visione.