La mobilità docenti è uno dei nodi ancora da sciogliere: come sappiamo, il DL 44/2023 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 prevedendo, a partire dall’a.s. 2023/2024, che i docenti neo immessi in ruolo di tutti i gradi di istruzione che abbiano superato con valutazione positiva l’anno di formazione e prova, siano sottoposti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova. Il nuovo CCNL 2029/21 e il CCNI 2022/25 possono modificare tale disposizioni legislative? Di seguito il punto della questione.
Vincoli alla mobilità docenti
Continua il malcontento dei tantissimi docenti neo assunti in ruolo che non potranno accedere alla mobilità docenti 2024/25 poiché sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di attuale titolarità: vincolo che, come abbiamo detto, è stabilito a livello legislativo e che non scaturisce dall’accordo e confronto con i sindacati. In realtà, deve essere il contratto di mobilità lo strumento deputato a regolare le operazioni e il tavolo negoziale la sede in cui trattare le questioni del personale scolastico: vi è stata, pertanto un’ingerenza da parte del governo.
Del resto, le norme che hanno previsto i vincoli alla mobilità sono antecedenti al succitato Decreto Legislativo 44/2023: le maggioranze al governo, infatti, negli ultimi anni hanno ritenuto che limitare i movimenti del personale docente potesse essere uno strumento per tutelare la continuità didattica. Come abbiamo visto in tanti articoli precedenti, tuttavia, proprio la continuità didattica in primo luogo dovrebbe essere garantita dall’immissione in ruolo dei tantissimi docenti precari che ogni anno stipulano un contratto a tempo determinato.
Possibili occasioni per agevolare la mobilità
Cosa si può fare in merito alla mobilità docenti in sede di rinnovo del CCNL 2019/21? Come sappiamo, l’ipotesi del nuovo contratto, ancora al vaglio, contempla le procedure di mobilità, ma nello stesso tempo precisa “fatte salve le disposizioni di legge”, dicitura la cui richiesta di soppressione da parte dei sindacati ha visto il diniego dell’ARAN. L’ipotesi, però, contempla deroghe in particolari situazioni, quali il ricongiungimento con un figlio di età inferiore a 12 anni o con la persona disabile da assistere o per i beneficiari di Legge 104/92 art.21: l’auspicio dei sindacati è quantomeno di estendere tali deroghe anche ad altre circostanze.
Il CCNI 2022/25 attualmente in vigore necessita invece di un aggiornamento alla luce delle novità intervenute: in quella sede, si potrebbe riaprire il tavolo negoziale per abolire o limitare i vincoli alla mobilità docente, sperando che la questione non si chiuda ancora una volta con un atto unilaterale da arte del Ministero.