Anno di prova 2023/24
Anno prova

Lo scorso 26 ottobre il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati per informarli in merito alla nota annuale di prossima pubblicazione che disciplinerà l’anno di prova 2023/24 per i docenti neo assunti e per tutti coloro che nel corso di quest’anno scolastico dovranno affrontare tale percorso di formazione per ottenere la conferma in ruolo. La FLC CGIL fa un sunto completo della questione in una scheda  di cui riportiamo la parte dei chiarimenti dati in merito ai docenti interessati e al calcolo del servizio minimo da svolgere.

Chi deve svolgere l’anno di prova 2023/24

Devono svolgere l’anno di prova 2023/24 i docenti:

  • al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti o che debbano ripeterlo per mancato superamento. La ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione;
  • per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano completando il percorso abilitante nel corso dello stesso anno di formazione e prova;
  • assunti a tempo determinato da GPS sostegno I fascia e da straordinario bis. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare.

Servizio minimo da svolgere

Il superamento dell’anno di prova 2023/24  è subordinato allo svolgimento di servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per attività didattiche. Rientrano nei 180 giorni: tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche, esami e scrutini ed ogni impegno di servizio, ad esclusione del congedo ordinario e straordinario e le aspettative. Computato il 1° mese di astensione obbligatoria per gravidanza.

Rientrano nei 120 giorni: i giorni effettivi di insegnamento, quelli impiegati presso la sede di servizio per ogni attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.