chiusura della scuola
scuola chiusa

Se al Sud l’estate sembra proprio non voler finire, il maltempo colpisce le regioni del Centro Nord: oggi, 30 ottobre, infatti, nelle zone comprese tra Toscana, Emilia Romagna e Liguria molte scuole sono state chiuse per disposizione di sindaci e prefetti. Cosa succede in questi casi per docenti e personale ATA? La Uil Scuola Rua ha elaborato una scheda di sintesi in cui riassume cosa si verifica in caso di chiusura della scuola dovuta a maltempo, scheda che riportiamo qui di seguito.

Cosa succede in caso di chiusura della scuola

In caso di chiusura totale della scuola tutti gli studenti restano a casa. Il Ministero, con circolare del 22 febbraio 2012, ha specificato che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.

Cosa fa il personale docente e ATA

In caso di chiusura totale della scuola tutto il personale scolastico non deve recarsi a scuola. Occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:

  • L’assenza dal servizio è assimilata al servizio effettivamente e regolarmente prestato in quanto il dipendente non può eseguire la propria attività per cause esterne e non direttamente a lui imputabili.
  • Il principio giuridico di riferimento è statuito dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [nel nostro caso dipendente della scuola], la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

• Il dirigente scolastico, in nessun caso, può imputare tali assenze a ferie, permesso personale, ore a recupero o ad altri istituti giuridici.

• Eventuali richieste di ferie, permessi o altri istituti giuridici eventualmente richiesti dal personale e coincidenti con i giorni di chiusura della scuola dovranno essere sospesi e quindi non imputabili al personale.

• Eventuali riunioni programmate coincidenti con i giorni di chiusura della scuola (es. collegio dei docenti, consigli di classe ecc.) dovranno essere sospese e quindi rinviate.