chiusura o sospensione attività didattiche
aula vuota

In circostanza particolari, come calamità naturali, brutto tempo, eventi imprevedibili o semplicemente per prolungare un weekend vicino ad una festività, è possibile che si decida di chiudere la scuola o sospendere le attività didattiche: i due provvedimenti sono presi dai sindaci, dai prefetti, stabiliti dal calendario scolastico regionale e, nel caso di ponti, dalle scuole stesse. Ma quale differenza vi è tra chiusura scuola e sospensione attività didattiche per il personale scolastico? Occorre recuperare i giorni in cui non si svolgono le lezioni? Facciamo chiarezza in merito qui di seguito.

Differenza per docenti e ATA tra chiusura e sospensione attività didattiche

In un precedente articolo abbiamo visto cosa accade nel caso in cui un’ordinanza sindacale o del Prefetto decida di chiudere la scuola a causa del maltempo. Tra chiusura scuola e sospensione delle attività didattiche, però, vi è un’importante differenza per quanto riguarda i docenti e il personale ATA: con la chiusura tutto il personale resta a casa, con la sospensione no. Nello specifico:

  • Alunni: restano a casa
  • Docenti: non hanno nessun obbligo di servizio relativamente alle attività didattiche. Per le riunioni collegiali (es. consigli di classe, collegio dei docenti ecc.) coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni, invece, non c’è l’obbligo di rinviarle in quanto la scuola è agibile e funzionante. Ciò non toglie che si possa valutare di sospenderle (scelta auspicabile).
  • Personale ATA: presta servizio nel plesso assegnato ad inizio anno in cui le lezioni sono state solo sospese secondo il proprio orario settimanale. Nel caso in cui il dipendente è impossibilitato a raggiungere la scuola, dovrà giustificare l’assenza, usufruendo di uno dei permessi previsti dal Contratto. In questo modo, ad esempio, se un collaboratore scolastico vuole assentarsi giorno 3 novembre, dovrà richiedere un giorno di ferie.

Precisiamo che sia nel caso di chiusura che di sospensione, studenti e docenti non devono recuperare nessun giorno di lezione non svolto.

Plessi su più comuni

Nei plessi ubicati su comuni diversi non interessati dal provvedimento di chiusura o sospensione delle attività didattiche, le lezioni dovranno svolgersi regolarmente, poiché gli edifici restano aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.