Il prossimo 15 novembre è la data di scadenza ufficiale per presentare la domanda relativa ai permessi diritto allo studio (salvo diverse indicazioni date dagli USP sui propri siti): come abbiamo più volte ricordato in vari articoli, si tratta di 150 ore usufruibili all’interno dell’anno scolastico dal personale docente ed educativo, ATA, dagli insegnanti annuali di religione, di ruolo, aver stipulato un contratto a tempo determinato, annuale o fino al 30 giugno, con orario intero o parziale. Il sindacato CISL Scuola ha elaborato una scheda in cui riassume quanto la normativa di riferimento prevede: riportiamo quanto è previsto in merito alla presentazione e gestione delle domande.
Presentazione delle domande permessi diritto allo studio
La domanda per usufruire dei permessi diritto allo studio – redatta su apposito modello, di norma fornito dagli Ambiti Territoriali (dal “link” un mero schema esemplificativo) – deve essere presentata a detti Uffici, tramite la scuola di titolarità, entro il predetto termine del 15 novembre.
Il dirigente scolastico – non appena pervenuto (di norma entro il 15 dicembre) dal superiore ufficio il decreto con i nominativi del personale ammesso a fruire dei permessi in questione – emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell’elenco provinciale degli aventi diritto.
Gestione delle domande
Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria provvedere a stilare una graduatoria tra tutti coloro che hanno presentato domanda per i permessi diritto allo studio, in base ai seguenti criteri di priorità:
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto;
- anzianità di servizio;
- età.
A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi. Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.
La certificazione deve essere presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).