visite fiscali per malattia
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Durante i possibili giorni di assenza dovuta a malattia, docenti e ATA sono soggetti alle visite fiscali effettuate dall’INPS, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia del settore pubblico che privato. Tuttavia, tra i due ambiti esiste una differenza in riferimento alle fasce di reperibilità: una sentenza del Tar del Lazio ha stabilito che tale diversità di orari è incostituzionale. Questo potrebbe comportare la riduzione temporale per i dipendenti pubblici, personale scolastico compreso? Facciamo il punto qui di seguito.

Fasce di reperibilità delle visite fiscali

In primo luogo ricordiamo che il dipendente che si assenta a causa di malattia deve restare a casa ed essere reperibile presso il proprio domicilio o all’indirizzo comunicato alla scuola solo durante le fasce orarie previste dalla legge in vigore, vale a dire le ore in cui possono essere soggetti alle visite fiscali: dalle 9-13 e 15-18 per i dipendenti pubblici, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi. Tale fasce, però, cambiano in riferimento ai lavoratori del settore privato, ricoprendo infatti l’arco temporale dalle 10-12 e 17-19, senza riferimenti a festivi e giorni non lavorativi.

Sentenza del Tar del Lazio

Come ha riportato ItaliaOggi, secondo il Tribunale amministrativo del Lazio tale differenza tra fasce orarie di reperibilità “ha determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato”.  In merito ad un ricorso avanzato in materia dal sindacato della polizia penitenziaria Uilpa Pp, il Tar ha ritenuto che “un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere. Tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.

Ripercussioni per il personale scolastico

La sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, pertanto, annullerebbe il regolamento delle fasce orarie in cui è possibile effettuare le visite fiscali previsto dal Decreto Madia-Poletti attualmente in vigore: pertanto, l’Amministrazione competente in materia dovrebbe redigere una nuova norma che possa eliminare la differenza oraria al momento esistente. Il personale docente e ATA, al pari dei dipendenti pubblici, ne trarrebbe vantaggio: occorre pertanto attendere le novità in merito.