Una questione troppo spesso dibattuta nell’ambito scolastico e che per certi versi ha dell’incredibile è la possibilità di usufruire della mensa scolastica gratuita per i docenti e il personale ATA che prestano servizio durante il momento della refezione degli alunni. Sui gruppi social inerenti la scuola, infatti, tanti sono i dubbi, le domande e i commenti a riguardo: abbiamo pertanto ritenuto opportuno approfondire l’argomento facendo riferimento alla normativa in merito.
Normativa che sancisce il diritto alla mensa scolastica gratuita per il personale scolastico
Il punto di riferimento assoluto è l’articolo 21 del CCNL, che stabilisce in modo univoco chi tra il personale scolastico ha diritto alla mensa gratuita e in quale circostanze. L’articolo indica che “Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione. 2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa. 3. Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4. Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994. 5. Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita. 6. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni”.
Riassumendo, tutto il personale scolastico in servizio in ogni ordine di scuola ove è presente la refezione scolastica ha diritto alla mensa gratuita: la norma è chiara, parla di diritto, né di concessione né di misura straordinaria.
Lo Stato deve erogare fondi ai comuni
L’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica nonché il servizio di mensa nelle scuole”, ha stabilito che lo Stato deve erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in merito al servizio di mensa scolastica
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), con l’articolo 7, comma 41, ha così disposto: “Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento”. Il problema tra istituzione scolastiche e comuni in merito al servizio della mensa scolastica gratuita per docenti e ATA in servizio durante la refezione nasce proprio dalla proporzionalità con il numero delle classi: lo Stato riconosce un importo di molto inferiore rispetto alle spese sostenute dai comuni, in quanto calcolato solo sul numero delle classi, escludendo la quantità del personale scolastico coinvolto. Ecco perché molti docenti e ATA non usufruiscono di tale diritto.