I sindacati FLC CGIL e Uil insieme alla Confederazione di Cgil hanno proclamato per il prossimo venerdì 17 novembre 2023 lo sciopero nazionale per l’intera giornata di tutto il personale scolastico, del comparto università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale. Scioperare è uno dei diritti conquistati da ogni lavoratore, ma quanto costa? Qual è l’importo decurtato dallo stipendio?
Sciopero scuola del 17 novembre 2024
L’istruzione rimane sempre il comparto su cui non avvengono grandi investimenti e in cui i lavoratori non ricevono un giusto riconoscimento per il lavoro svolto. In vista della discussione in Parlamento sulla Legge di Bilancio 2024, lo sciopero scuola indetto per il prossimo venerdì mira all’innalzamento dei salari, all’estensione dei diritti e a contrastere un provvedimento che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani.
Quanto costa scioperare
Aderire allo sciopero scuola comporta un costo che va a carico del dipendente che decide di prenderne parte: ma a quanto equivale la somma trattenuta dalla busta paga? Quanto costa scioperare per un lavoratore che percepisce uno stipendio già basso di suo? Le cifre che si decurtano si calcolano in riferimento all’ordine di scuola e al grado di istruzione di cui ogni docente fa parte:
- Insegnanti scuola dell’infanzia e primaria, media giornaliera pari a 64,41 euro;
- Docenti scuola secondaria di primo grado, media giornaliera pari a 70,13 euro;
- Personale docente scuola secondaria di secondo grado, media giornaliera di 68,93 euro (per gli ITP si calcolano € 65,33).
Le somme decurtate dalla busta paga sono notevoli: per questo motivo si spiega anche la difficoltà che spesso hanno i docenti a scioperare, soprattutto quando si verificano più giornate di protesta in breve periodo.
L’art. 25, comma 3 del CCNL del 16 maggio 2001 definisce le modalità con cui computare la retribuzione percepita giornalmente: in caso di sciopero, la decurtazione dello stipendio sarà relativa ad una intera giornata. Ciò vuol dire, quindi, che non si considera il numero effettivo di ore in cui ci si è astenuti dal lavoro: la detrazione oraria sarà possibile solamente quando si aderisce a scioperi brevi previsti dall’art. 29 del CCNL del 16 maggio 2001.