I docenti di ruolo possono usufruire di alcuni permessi brevi che permettono di assentarsi dal servizio per situazioni particolari personali o familiari. Il periodo consentito di assenza viene stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro: non essendo state apportate modifiche in materia di permessi per il personale in oggetto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti del CCNL 2006/2009. Il DS non ha alcuna discrezionalità sulla concessione o meno del permesso: dopo aver preso atto della richiesta avanzata, deve solo provvedere alla sostituzione del personale assente.
Permessi brevi per i docenti di ruolo
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato, durante l’anno scolastico e avendo presentato richiesta documentata o autocertificata, può usufruire dei seguenti permessi brevi retribuiti:
- Fino a tre giorni, anche non consecutivi, in caso di lutto: perdita del coniuge, parente di primo o secondo grado, affini di primo grado, membri della famiglia anagrafica o convivente
- Fino a 8 giorni per la partecipazione a concorsi e/o esami: in questo arco di tempo si conteggiano anche gli eventuali giorni necessari per raggiungere la sede di esame qualora fosse distante
- 15 giorni consecutivi per matrimonio: sono godibili da una settimana antecedente all’evento a due mesi ad esso successivi
- Tre giorni non necessariamente consecutivi per motivi personali o familiari documentati anche con certificazione
- 6 giorni di ferie fruibili durante l’attività didattica per motivi personali o familiari
Questi permessi brevi concorrono per il raggiungimento dell’anzianità di servizio e non riducono la quantità delle ferie, ad eccezione dei sei giorni.
Permessi giornalieri
Il personale di ruolo può inoltre usufruire di permessi brevi fino ad un massimo di due ore giornaliere. Possono essere richiesti durante tutto l’arco dell’anno scolastico ma non possono essere superiori alle
- 18 ore per la Scuola Secondaria di I e II grado
- 22 ore per la Scuola Primaria
- 25 ore per l’Infanzia
I docenti dovranno recuperare le ore richieste di permesso sotto richiesta della scuola, entro i due mesi. Le ore recuperate verranno svolte con precedenza nelle classi a cui si erano state sottratte o comunque in base all’esigenza. Qualora non fosse possibile il recupero, si procederà con la ritenuta corrispettiva alla retribuzione spettante. Il DS concederà il permesso breve se in condizione di poter effettuare le sostituzioni.