La vigilanza sugli alunni rientra tra gli obblighi di servizio del personale scolastico su cui gravano responsabilità di tipo penale e civile. Si tratta di una questione molto delicata che spesso genera molta confusione ed errate interpretazioni della normativa. Inoltre, capita spesso che i DS emanino circolari che arrecano ai docenti oneri e responsabilità non dovute.
Vigilanza degli alunni all’interno della scuola
Quella della vigilanza degli alunni costituisce sempre una tematica molto discussa in ambito scolastico e che ritorna spesso sulle pagine di cronaca. La scuola deve vigilare sugli studenti sia in relazione agli spazi, sia durante le lezioni, sia all’entrata che all’uscita, sia sul materiale utilizzato: la sentenza della Cassazione n. 3074 del 30 marzo 1999 Sez. I stabilisce che la scuola deve provvedere alla vigilanza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui questi gli vengono affidati.
Il DS ha una responsabilità di natura contrattuale verso gli alunni che consiste nell’obbligo di vigilanza e protezione degli stessi all’interno dell’istituto scolastico: deve vigilare che essi non arrechino danni a se stessi o a terzi e che non siano esposti a rischi e pericoli. Tale obbligo subentra nel momento in cui si accetta la domanda di iscrizione e si ammette l’alunno a scuola: essa deve garantire l’incolumità degli allievi all’interno dei locali scolastici nel tempo in cui questi usufruiscono della prestazione scolastica.
Nel rispetto della normativa vigente, il DS deve garantire che nel Regolamento d’Istituto vi siano chiare indicazioni riguardo alla vigilanza degli alunni (art.10 del D.lgs. n.297/94): in particolare si dovranno disciplinare i momenti di ingresso, uscita e ricreazione, in modo tale che tutto il personale riceva chiare direttive.
Obblighi dei docenti
Il docente ha l’obbligo della vigilanza degli alunni durante l’intero svolgimento delle attività didattiche in cui è impegnato. In base all’art 29, comma 5 del CCNL scuola, gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e devono accompagnare all’uscita gli studenti. Nel cambio dell’ora il docente deve attendere il collega dell’ora successiva: in caso di ritardo deve consegnare la classe alla sorveglianza di un collaboratore scolastico e avvertire la dirigenza.
Specialmente con alunni di scuola primaria, deve controllare se all’uscita ci sono i genitori o chi da questi delegato: qualora non ci fosse nessuno, il docente non ha l’obbligo di servizio di attesa, ma deve segnalare al DS o suo vicario la mancata presenza. In questo caso consegnerà l’alluno al controllo del personale ATA predisposto. Se i casi in cui i genitori non prelevino per tempo i propri figli all’uscita sono frequenti, la scuola deve avvertire la polizia o carabinieri.
Obblighi del personale ATA
L’art. 44, comma1 del CCNL e la Tabella A del CCNL del 2003 stabiliscono i doveri dei collaboratori scolastici: essi hanno il compito della vigilanza degli alunni prima già mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni. Anche la sorveglianza degli studenti che escono dalle aule per andare in bagno è un compito dei collaboratori scolastici. Inoltre, come già evidenziato, hanno il compito di sorvegliare gli alunni all’uscita in caso di assenza del genitore o delegato. L’art 19-bis della legge 172/2017 stabilisce che i genitori possono autorizzare la scuola all’uscita autonoma dei propri figli alla fine delle lezioni: senza tale autorizzazione restano gli obblighi di vigilanza sopra descritti.