La figura del docente di potenziamento è nata al fine di arricchire l’offerta formativa della scuola. Tuttavia, tantissime sono le occasioni in cui l’insegnante di potenziamento non si impiega per lo scopo originario ma per svolgere supplenze sui colleghi assenti: in questo modo si snatura la funzione di questi docenti e non se ne rispetta la natura professionale. Di seguito cerchiamo di capire cosa stabilisce la normativa.
Riferimenti normativi sulla figura del docente di potenziamento
La legge 107 del 2015 introduce la figura del docente di potenziamento nelle scuole di ogni ordine e grado. L’art. 1 comma 5 stabilisce infatti quanto segue: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
Pur nascendo con lo scopo di arricchire l’offerta formativa delle scuole, però, spesso si utilizza il docente di potenziamento non in modo corretto, destinandolo a un ruolo di tappabuchi. Infatti, sono tantissimi i casi in cui lo si impiega per ricoprire le supplenze giornaliere dei colleghi assenti: a volte ciò si verifica anche per la maggior parte delle ore del proprio monte orario settimanale. Del resto, la necessità per i DS di supplire gli insegnanti assenti risulta più impellente dell’arricchimento dell’offerta formativa della propria scuola.
Alcuni chiarimenti
La nota ministeriale n. 2852 del 5 settembre 2016 fornisce alcuni chiarimenti anche sulla figura del docente di potenziamento. In particolare specifica che
- Non vi è distinzione contrattuale rispetto ai docenti curriculari
- Possono attuare attività di insegnamento curriculare e i docenti curriculari possono svolgere attività di arricchimento dell’offerta formativa
- Le supplenze brevi vanno ricoperte ricorrendo a tutto l’organico dell’autonomia, non solo al docente di potenziamento: ciò per tutelare la continuità del lavoro svolto da quest’ultimo.
Ad inizio anno si inseriscono le attività destinate al potenziamento nel PTOF con il relativo monte ore ad esse destinato: pertanto si dovrebbe ricorrere ai docenti in questione solo per le ore non programmate dal PTOF ed approvate dal collegio dei Docenti.