Prosegue in Commissione Bilancio l’iter dell’esame del ddl “Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (Decreto anticipi, collegato alla manovra finanziaria). Il provvedimento è atteso in Aula la settimana dal 28 al 30 novembre. Il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno era scaduto lo scorso 3 novembre e ora è iniziata la segnalazione delle proposte di modifica che verranno sottoposte al voto in Senato. Tra queste troviamo l’emendamento rivolto al doppio canale di reclutamento.
Doppio canale di reclutamento, prosegue la corsa in Senato
La buona notizia, per tutti i docenti precari che attendono speranzosi, è che l’emendamento riguardante il doppio canale di reclutamento non è stato scartato. Verrà quindi sottoposto al voto in Senato dove, per passare, dovrà ottenere la maggioranza. Ricordiamo che questa previsione, se fosse approvata, consentirebbe di assumere in ruolo, a partire dall’a.s 2025/26, anche dalle Gps di prima e seconda fascia per tutti gli ordini e gradi scolastici, e sia su posto comune che di sostegno.
Riportiamo il testo integrale dell’emendamento:
«Articolo 20-bis
(Reclutamento personale docente)
1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell’aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.
3. L’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l’articolo 1, commi da 18-novies a 18-undecies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.