In attesa del bando cerchiamo di capire come funzioneranno le graduatorie che scaturiranno dall’imminente concorso. Ribadiamo che non si tratterà di una procedura abilitante e che dalla stessa usciranno solo vincitori e non idonei. Nella relativa graduatoria di merito regionale verranno inseriti tanti docenti quanti saranno i posti banditi nella regione prescelta. Facciamo chiarezza sull’integrazione delle graduatorie, la loro validità e la decadenza dalle stesse.
Graduatorie di merito concorso: come vengono stilate
Le graduatorie di merito saranno stilate al termine delle prove e della valutazione dei titoli, e vi confluiranno i docenti vincitori di concorso. La valutazione dei titoli è effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove. Quanto al punteggio il massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 250 punti: 100 p. al massimo per la prova scritta; 100 p. al massimo per la prova orale; 50 p. al massimo per i titoli (non è considerato il punteggio conseguito nell’eventuale preselettiva che, come detto, non potrà essere svolta durante la fase transitoria, ma solo dopo). La commissione redige la graduatoria di merito, distinta per classe di concorso e tipologia di posto, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli; quindi i candidati vengono graduati in base al punteggio conseguito nelle predette prove e nella valutazione dei titoli posseduti; a parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 487/94. La graduatoria è composta da un numero di candidati pari a quello dei posti banditi.
Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all’USR competente, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e pubblicate nell’albo e sul sito dell’USR. In caso di aggregazione interregionale di alcune procedure (classi di concorso), sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
Integrazione graduatorie di merito e validità
Sebbene sia una graduatoria per soli vincitori si dovrà anche tenere conto di eventuali rinunce. In caso di tale evenienza infatti è prevista l’integrazione della medesima graduatoria, sempre nel limite dei posti banditi, in seguito ad eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute. L’integrazione avverrà con i candidati che abbiano superato le prove conseguendo il punteggio minimo previsto per ciascuna di esse (vale a dire 70/100 per la prova scritta e 70/100 per la prova orale).
Le graduatorie avranno validità annuale, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo. Resta comunque fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo. Ciò anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Quando si decade dalle graduatorie di merito
L’ultimo aspetto da considerare è quello della decadenza. Decadono dalle graduatorie i candidati che rinunciano al ruolo; in tal caso, si decade dalla specifica graduatoria da cui si era stati individuati e in riferimento alla quale si è espresso rinuncia. Si continuerà a permanere nell’eventuale graduatoria di altra classe di concorso, così come non inficerà nemmeno la permanenza nelle Gps qualora i rinunciatari fossero iscritti anche in queste.