Permessi Legge104
Legge 104

In precedenti articoli abbiamo approfondito la possibilità di usufruire dei permessi 104: ricordiamo che docenti e ATA, indifferentemente se di ruolo o meno, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese per assistere un familiare disabile grave. Nello specifico, l’articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18 costituisce il riferimento normativo per gli insegnanti, mentre l’art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 norma tali permessi per il personale ATA. È possibile richiedere solo alcune ore di permesso all’interno di una giornata lavorativa? Cerchiamo di fare chiarezza insieme qui di seguito.

Alcuni chiarimenti

In primo luogo ricordiamo che i permessi 104, istituiti ai sensi dell’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 numero 104, sono giorni  di permesso in cui l’Inps si fa carico dell’intera retribuzione prevista per le giornate in cui il lavoratore è costretto ad assentarsi per ragioni legate al proprio handicap ovvero per prestare assistenza al familiare con disabilità. In un precedente articolo abbiamo visto che in linea generale è legittima da parte del Dirigente Scolastico una programmazione annuale da parte dei docenti e ATA beneficiari già ad inizio anno scolastico (salvo i casi di necessità).

Riferimenti normativi sulla fruizione dei permessi 104

Sulla possibilità di poter usufruire dei permessi 104 ad ore, ricordiamo che il rinnovo del CCNL scuola 2016-2018, all’art.32, ha introdotto i permessi orari retribuiti per la legge 104/92 ma solo per il personale Ata, escludendo di fatto i docenti, che possono beneficiare solamente dei tre permessi giornalieri.

Precisiamo che lo stesso articolo 33 al comma 6 stabilisce che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3”, vale a dire con modalità giornaliera o oraria: la legge, però, si riferisce solo alla persona con disabilità e non ai familiari che prestano assistenza. Tuttavia, in molte scuole il Dirigente Scolastico, dietro richiesta dell’insegnante interessato, concede permessi 104 orari, di fatto riducendone la cattedra oraria e l’orario di servizio giornaliero per andare incontro alle esigenze personali o di assistenza al familiare con disabilità.