Istanze Online, come effettuare il primo accesso con lo SPID

Istanze Online, come è noto dal 28 febbraio scorso chi non ha le credenziali può accedere sulla piattaforma Istanze Online solamente con lo SPID. Si tratta di un aspetto rilevante in considerazione del prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze: è bene, dunque, accertarsi di poter accedere alla piattaforma senza problemi al fine di poter compilare ed inviare la propria domanda di inserimento nelle GPS o per effettuare l’aggiornamento. Vediamo, dunque, quali sono gli step da effettuare.

Istanze Online, cosa bisogna fare per accedere per la prima volta con lo SPID

Naturalmente, per prima cosa, si dovrà digitare l’indirizzo Web di Istanze Online, ovvero https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm .

Sulla sinistra, cliccare sul pulsante blu ‘Accedi‘ (relativo all’accesso al servizio). Nella videata successiva, occorrerà cliccare sulla voce ‘Entra con SPID‘ e successivamente sul logo del provider con il quale avete creato la vostra identità digitale.

Dopo aver eseguito queste operazioni, si aprirà una schermata dove si dovrà inserire la propria email di registrazione al servizio SPID, insieme alla relativa password (in alternativa è possibile utilizzare anche il QR Code). Si avvierà, così, una procedura di verifica legata al ricevimento di una notifica sull’Applicazione che avremo già scaricato sul nostro smartphone. Cliccando sul pulsante blu ‘Prosegui‘, l’app scaricata sul nostro cellulare ci chiederà di digitare un codice di verifica al fine di accertare l’identità di colui che si collega a Istanze Online tramite SPID.

Successivamente, occorre cliccare sul pulsante ‘Acconsento‘ sulla nuova pagina. Dopo la prima schermata, in cui dovremo indicare se vogliamo o meno che lo SPID sia l’unico strumento per collegarsi a Istanze Online, si dovrà completare una pagina contenente i nostri dati anagrafici.

Un aspetto sul quale occorre stare particolarmente attenti è quello relativo alla scelta della domanda per il recupero del codice personale. Il consiglio è quello di scegliere una domanda a cui sapremo rispondere correttamente in caso di ‘smarrimento’ del codice personale. Al termine della compilazione, cliccare su ‘Conferma‘. Nella finestra successiva occorrerà cliccare su “Scarica il modello di adesione” e successivamente sul pulsante blu “Accetto“. 

Infine, bisognerà accedere alla nostra casella di posta elettronica per visionare il messaggio inviatoci da Istanze Online, si deve copiare il codice personale contenuto al suo interno per poi riaprire il nostro account su Istanze Online. Dovremo incollare il codice personale temporaneo ricevuto via email per poi creare il nuovo codice personale che andrà ripetuto nelle successive due caselle. Il nuovo codice personale dovrà avere un numero di caratteri compreso tra 8 e 10, dovrà essere composto da lettere e da numeri e non dovrà contenere caratteri speciali.

Come si diventa insegnante nel 2022? Titoli e abilitazione

Per diventare insegnante nella scuola italiana sono necessari il titolo di studio di accesso all’insegnamento e l’abilitazione all’insegnamento. Quali sono i titoli per la scuola dell‘Infanzia e Primaria? E quali per la secondaria di I e II grado? Che dire dell’abilitazione all’insegnamento? E’ sempre necessaria? Proviamo a far chiarezza grazie alla scheda base del Ministero.

Titoli di studio di accesso all’insegnamento

Chi possiede soltanto i titoli di accesso all’insegnamento (non è abilitato), può essere inserito nelle graduatorie di Istituto di III fascia e nelle GPS di seconda fascia e ottenere esclusivamente incarichi di supplenza. Le graduatorie dovrebbero aggiornarsi quest’anno. Vediamo quali sono i titoli di accesso all’insegnamento.

Scuola dell’infanzia e primaria

Per la scuola dell’infanzia e primaria i titoli di accesso all’insegnamento (che sono anche abilitanti) sono i seguenti:

  • Laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);
  • Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell’Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997).

Scuola secondaria di I e II grado

Per la scuola secondaria di I e II grado sono:

  • Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017 ;
  • Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017 .
  • In aggiunta alla laurea nella scuola secondaria è previsto un ulteriore requisito: il possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche. A partire dal 2020 i 24 CFU servono a chi si vuole iscrivere per la prima volta nelle graduatorie d’istituto e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Lo stesso requisito è richiesto anche per partecipare al concorso ordinario. Ma la riforma di quest’anno, potrebbe apportare delle modifiche.

Personale educativo

  • Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale
  • Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2)
  • Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19
  • Laurea in Scienze pedagogiche
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002.
  • Laurea Vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, LS/65 e LM/57

L’abilitazione all’insegnamento

L’abilitazione all’insegnamento consente di essere inseriti nella I fascia delle GPS e graduatorie d’Istituto di II fascia, per ottenere incarichi di supplenza a tempo determinato (o assunzioni straordinarie, che per quest’anno sono previste solo per il sostegno). Consente l’inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi, da cui si attinge annualmente per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Infanzia e primaria

Per la scuola primaria e dell’infanzia, l’abilitazione si consegue al termine di un corso di laurea magistrale quinquennale (Scienze della Formazione primaria), comprensivo di tirocinio.

Scuola secondaria di I e II grado

Per la scuola secondaria l’abilitazione può essere acquisita tramite il concorso ordinario o il concorso straordinario. È in corso una trattativa per l’introduzione dei percorsi abilitanti a regime.

Le immissioni in ruolo

Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento (riservate a personale abilitato, ma attualmente chiuse a nuovi inserimenti) e per il restante 50% attraverso le graduatorie dei concorsi ordinari (biennali) e occasionalmente straordinari.

Stipendi: come rinunciare al Bonus da 100 euro su NoiPA?

Come si fa a rinunciare al bonus da 100 euro su NoiPA? Il trattamento integrativo previsto per i redditi più bassi, ha subito una modifica con l’ultima riforma fiscale. Molti sono confusi sul diritto a percepirlo e non sono sicuri che spetta loro. Altri sanno già che non ne hanno diritto, e vogliono evitare di doverlo poi restituire in un secondo momento. Tutti coloro che hanno un reddito sopra i 15mila euro, si trovano in questa categoria. Come fare quindi per comunicare la rinuncia su NoiPA?

Bonus 100 euro: la rinuncia su NoiPA

I lavoratori del pubblico impiego devono fare richiesta di rinuncia del bonus da 100 euro su NoiPA. Per farlo, basta seguire le indicazioni che seguono, attraverso il self service del portale.

  1. accedere all’area riservata
  2. cliccare sul servizio “Bonus IRPEF”
  3. scegliere “gestione bonus fiscale”
  4. seguire le indicazioni per comunicare la rinuncia al beneficio.

A decorrere dal primo cedolino stipendiale utile successivo alla comunicazione di rinuncia, il bonus cesserà di essere incluso tra le voci stipendiali. Le eventuali somme già percepite e non spettanti, invece, si recupereranno in sede di conguaglio fiscale.

E se ne ho diritto?

La comunicazione della rinuncia non elimina il diritto al Bonus da 100 euro. Se si rientra nella categoria dei soggetti beneficiari, se non percepito nel cedolino mensile, questo sarà poi riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Istanze Online, come recuperare o rigenerare il codice personale

Istanze Online, il salvataggio e l’invio delle domande sulla piattaforma POLIS – Istanze Online necessita la digitazione del proprio codice personale che dovrà essere lungo almeno 8 caratteri e contenere almeno una cifra e una lettera. Il codice personale non va confuso con la password d’accesso: viene generato in maniera automatica al momento della registrazione. Che fare, però, qualora non si ricordi più il codice personale?

Istanze Online, nuovo codice personale

Le soluzioni sono due. La prima è rappresentata dal recupero del codice mediante digitazione della domanda segreta inserita al momento della registrazione su Istanze Online: si tratta della funzionalità più comoda anche perché non richiede il disagio di doversi recare presso la scuola.

Recupero codice personale tramite domanda segreta

In questo caso basta accedere ad Istanze Online con le proprie credenziali, selezionare a sinistra in alto “Funzioni di servizio” e “Recupero codice personale”.

La funzione permette di avere un nuovo codice personale che sarà comunicato sulla casella di posta dell’utente, quando non si è più in possesso del proprio codice personale; occorre, però, ricordare la ‘domanda chiave’ inserita nella fase di ‘Richiesta di Abilitazione al Servizio Istanze Online’. In caso contrario occorre procedere con la seconda possibilità, ovvero la funzione ‘Rigenerazione Codice Personale’.

Dopo aver cliccato su “Recupero codice personale” apparirà la richiesta del proprio codice fiscale. Dopo averlo digitato dare “Conferma”. La piattaforma chiederà la risposta alla domanda di sicurezza inserita al momento della registrazione. Scrivere la risposta facendo attenzione a digitare le maiuscole e le minuscole correttamente e selezionare “Conferma”.
La schermata finale comunicherà che il codice personale è stato inviato per posta elettronica.

Il messaggio sarà inoltrato alla casella di posta elettronica di registrazione a Istanze online: eventualmente controllare anche lo spam/posta indesiderata. Il codice alfanumerico ricevuto è il nuovo codice personale.
Se si vuole cambiarlo per ricordarlo più facilmente, si può selezionare nuovamente “Funzioni di servizio” e poi “Cambia codice personale” e seguire le istruzioni per la sostituzione.

Rigenerazione, ecco come fare

La rigenerazione del codice personale è la seconda soluzione ma qui occorre eseguire il riconoscimento fisico presso una segreteria scolastica: il codice, però, in questo caso non sarà utilizzabile sino a che l’utente non abbia effettuato il riconoscimento. 

La funzionalità “Rigenerazione del Codice Personale” permette di ottenere un nuovo codice personale: la procedura è simile a quella di Richiesta dell’Abilitazione al Servizio Istanze Online.
Questa funzionalità va utilizzata solamente nel caso in cui siano stati dimenticati sia il codice personale che la risposta alla domanda per il recupero.

Dalla schermata principale dell’area riservata di Istanze Online selezionare la voce ‘Rigenerazione del Codice Personale’. L’utente riceverà un messaggio sulla propria casella email con il Modulo di Rigenerazione e tutte le info utili per procedere.
L’utente, poi, o una persona delegata dovrà recarsi presso la Segreteria Scolastica scelta o presso l’ufficio preposto per effettuare il riconoscimento fisico. Dovrà presentare:

  • Modulo di Rigenerazione stampato, compilato e firmato
  • documento di riconoscimento specificato nel modulo di Rigenerazione e una fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento
  • modulo di delega debitamente compilato, nel caso sia necessario, insieme alla fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento e del codice fiscale del delegante.

Una volta effettuato il riconoscimento fisico, l’utente riceverà un altro messaggio sulla propria casella di posta elettronica contenente il nuovo codice personale.

Attività funzionali all’insegnamento (40+40): in quali casi sono retribuite?

Attività funzionali all’insegnamento: quali sono? Sono retribuite? Cosa prevede la normativa di riferimento? Chiariamo quali sono gli impegni dei docenti durante l’anno scolastico, le ore funzionali all’insegnamento, quali di queste possono essere retribuite e a quali condizioni.

Attività funzionali all’insegnamento: cosa sono

Le attività funzionali all’insegnamento sono previste dall’art. 29 del CCNL 2006/2009 che recita: ” l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi” .

Il predetto art.29 è stato integrato nel nuovo CCNL del febbraio 2018 che conferma l’attuale orario di lavoro (articoli 28 e 29 CCNL/07), comprese le 40 + 40 ore per le attività funzionali. Con l’articolo 28, sugli obblighi riguardanti i docenti impegnati sul potenziamento. Si stabilisce l’utilizzo prioritario in attività di insegnamento, si rende residuale il loro utilizzo in attività di supplenza, si chiarisce che chi è impegnato su attività di potenziamento (in tutto o in parte) ha diritto alla retribuzione accessoria se si va oltre gli obblighi orario (18, 22 e 25) e gli obblighi funzionali (le 40 ore collegiali).

Quali sono

Le attività funzionali nel dettaglio sono:

Le attività individuali

  • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  • correzione dei compiti;
  • rapporti individuali con le famiglie e gli studenti, con criteri, modalità e strumenti di comunicazione definiti dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

Le attività collegiali

  • scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione; queste sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL) e non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.
  • accoglienza e vigilanza degli alunni (il docente deve essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita degli alunni dalla scuola);
  • partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docentiin modo tale da prevedere un impegno individuale fino a 40 ore annue.

Le attività funzionali fino a 40 ore annue

  • la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione di inizio e fine d’anno;
  • l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull’andamento delle attività educative nella scuola materna e nei convitti.

Retribuzione per ore in eccesso

Solo le ore che eccedono le 40 stabilite per questa ultima categoria (funzionali fino a 40 ore annue) sono retribuite con il Fondo di istituto. Si tratta di attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), che prevedono un compenso orario di € 17,50.

Quelle relative alla partecipazione ai consigli di classe, interclasse e intersezione, invece, non sono retribuite.

Congedo straordinario Legge 104 INPS: cos’è, a chi spetta e tabelle importi

Il congedo straordinario per la Legge 104/92 consiste in un periodo di assenza dal lavoro retribuito (massimo 24 mesi), che possono ottenere i lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave. Per tale periodo viene corrisposta un’indennità dall’INPS. In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, il congedo spetta per ciascun figlio, nei limiti previsti. Il beneficio è frazionabile anche a giorni.

Congedo straordinario INPS per Legge 104: a chi spetta

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario INPS i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

  1. il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile (tutti) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente/affine entro il 3° grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Esempi di parentela

  • parentela di 1° grado con i genitori e i figli;
  • di 2° grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle;
  • di 3° grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei  fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)

Esempi di affinità

  • affinità di 1° grado con i suoceri, il genero e la nuora;
  • di 2°grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge;
  • di 3° grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e  gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge)

È indispensabile il requisito della convivenza (residenza nella stessa casa o stabile) qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado.

Chi non può richiedere il congedo

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Guida agevolazioni legge 104 aggiornata a settembre 2020.

Importi indennità e tabelle

L’indennità corrisposta per il congedo biennale per la Legge 104, è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Esiste un limite massimo di reddito, che annualmente è rivalutato secondo gli indici ISTAT.

Per l’anno 2021, l’importo annuo complessivo dell’indennità per congedo straordinario è pari € 48.737,86. Qui sotto, le tabelle con gli importi.

Tabella congedo straordinario

Collegio Docenti: sanzioni per chi ritarda o lo abbandona in anticipo

Un docente non può entrare in ritardo né uscire a proprio piacimento da un collegio docenti. Questo perché partecipare a un collegio resta obbligatorio a prescindere dalle 40 ore funzionali e  annuali previste per il collegio e le sue articolazioni, come espressamente chiarito dall’Ex Art.29 del CCNL’ Anche nel caso in cui un insegnante abbia superato il monte ore previsto, la partecipazione al collegio resta necessaria e dovuta e per di più all’interno dell’orario previsto.

Una sentenza sempre attuale a proposito del Collegio Docenti

E’ quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Modena del 2016, sempre attuale: un Dirigente Scolastico ha sanzionato con richiamo scritto una docente che per l’appunto era arrivata con mezz’ora di ritardo al collegio docenti, ma si era allontanata prima che fosse finito.

Il DS ha il diritto di sanzionare

La docente sanzionata avvia subito il ricorso contro la decisione del dirigente. Reputa difatti ingiusto il provvedimento. Lo ritiene anche viziato da eccesso di potere: l’uguaglianza giuridica dei docenti nel collegio non attribuirebbe al dirigente il potere di sanzionarla. Nulla di vero, perché il DS ha il diritto di sanzionare. Tra l’altro il codice disciplinare della scuola era stato modificato dopo quell’episodio prevedendo espressamente il divieto di allontanamento senza autorizzazione.

Il ricorso al Tar

Il ricorso della docente è stato respinto dal Tribunale di Modena Sez. Lavoro con la seguente motivazione: “I docenti hanno pari dignità all’interno del collegio, ma ciò significa che ciascuno di loro ha gli stessi diritti e i medesimi doveri in relazione alle competenze decisionali, proprie del collegio, non che ciascuno gestisca  liberamente il numero complessivo delle ore delle attività funzionali a seconda delle proprie esigenze. Ciascun docente è tenuto a partecipare alle riunioni del collegio docente – dall’inizio fino a quando non terminano – salva la facoltà di assenze giustificate. In questo caso non è avvenuto ove né il ritardo iniziale né l’allontanamento anticipato risultano avere avuto plausibile giustificazione. L’assenza non era nemmeno giustificata – ammesso che possa ritenersi una giustificazione – il fatto di avere già superato il numero complessivo delle ore di attività funzionali. 

Cosa fare per evitare ogni sanzione

Resta comunque necessario, come unica opzione, fare richiesta scritta per un’eventuale assenza, dato che la notifica del collegio docenti perviene almeno cinque giorni prima del suo svolgimento. In realtà le 40 ore funzionali e annuali sono parecchie ed è difficile esaurirle a meno che si lavori su più scuole. Le ore eccedenti devono essere comunque pagate.

Riallineamento carriera docenti e ATA: cos’è, perché e quando va fatto

I docenti e il personale ATA fanno bene a prestare attenzione al riallineamento carriera e alle fasce stipendiali in cui scatta. Per quale motivo? Perché permette di avere un incremento dello stipendio mensile. Il riallineamento, sebbene legato alla ricostruzione carriera, non va confuso con essa. Vediamo di cosa si tratta e quando va fatto.

Ricostruzione e riallineamento carriera: legati ma non uguali

La ricostruzione carriera si chiede dopo aver superato l’anno di prova e formazione e permette di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante, grazie al riconoscimento del servizio pre-ruolo. Come si valuta il servizio pre-ruolo? Si valuta per intero per i primi 4 anni di servizio, e per 2/3 in quelli eccedenti. Il riallineamento permette di recuperare quanto perso.

Il riallineamento carriera di docenti e ATA

Il riallineamento carriera, definito dall’articolo 4, comma 3, del DPR 399/98, prevede che “al compimento del:

  • 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
  • 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
  • 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,
  • 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,

l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.”

Cosa significa nel pratico? Al raggiungimento dell’anno di servizio indicato per ogni categoria, docenti o ATA hanno il diritto a ‘recuperare’ l’anzianità di servizio (1/3, ma ai soli fini economici) non calcolata in precedenza in fase di ricostruzione carriera. Ciò permette un nuovo inquadramento nelle fascia stipendiale spettante.

Quando va fatto e perché

Le prescrizione per il riallineamento della carriera è di 5 ai fini economici (vedi novità sulla prescrizione della ricostruzione carriera). L’aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell’Amministrazione, tuttavia la Ragioneria Generale dello Stato pretende la domanda da parte dell’interessato.

In passato si son verificati casi in cui il riallineamento non è stato calcolato.

Le fasce stipendiali dei docenti

Ma quali sono le fasce stipendiali degli insegnanti?

Per gli insegnanti assunti prima del 01/09/2011 sono:

  • 0-2
  • 3-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Per tutti gli insegnanti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:

  • 0-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Ultime sentenze contro il Ministero sulla ricostruzione carriera.

MAD 2021, consigli per aumentare la possibilità di ottenere una supplenza

La MAD, o messa a disposizione, è la dichiarazione con cui si informa della propria disponibilità a svolgere ruoli di supplenza in una scuola. E’ utilizzata sia da aspiranti docenti, che da aspiranti ATA. Possono inviare la MAD solo i docenti che non risultino iscritti in nessuna graduatoria. Quest’anno (almeno fino alla data odierna) non è stata disposta nessuna deroga. Eppure è previsto che le chiamate da MAD possano essere molte. Come aumentare le proprie possibilità di essere chiamati per una supplenza?

Mad scuola: l’importanza della scelta della provincia

Un primo fattore importante per aumentare le proprie possibilità di ottenere una supplenza tramite MAD, è la scelta della provincia. Vi sono regioni d’Italia che offrono maggiori possibilità di supplenza, in quanto sono presenti più cattedre vacanti. Inoltre, anche la scelta della provincia ha la sua importanza. Ecco alcuni consigli per scegliere bene.

  1. La disponibilità più ampia di cattedre vacanti è in Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna.
  2. Nelle province del Nord, si hanno maggiori possibilità di convocazione, rispetto a quelle del Sud.
  3. Evitare di scegliere grandi province, come Roma o Milano, a meno che non si possieda una specializzazione specifica richiesta.
  4. Scegliere province medie o piccole, in quanto meno considerate dalla maggioranza dei candidati e quindi capaci di offrire per questo maggiori possibilità.
  5. Scegliere province con comuni raggiungibili difficilmente (di montagna o molto periferici), in quanto i meno gettonati.

Cosa inserire nella messa a disposizione

Oltre alla scelta della provincia con maggiori possibilità, anche i dati inseriti nella messa a disposizione possono aumentare le possibilità di ottenere una supplenza. Oltre ai classici dati anagrafici, è importante specificare i titoli di studio posseduti, diploma incluso. E soprattutto, le classi di concorso per le quali si può insegnare. Anche le esperienze lavorative precedenti possono essere valutate favorevolmente da un dirigente.

ATA e docenti: si può aprire partita IVA o effettuare prestazioni occasionali?

E’ possibile lavorare nella scuola come docente o Personale ATA, e allo stesso tempo possedere la Partita IVA per attività professionali? Considerati gli stipendi della scuola, non è strano che il personale scolastico ricerchi un modo per avere un’entrata economica aggiuntiva. Alcuni docenti fanno lezioni private agli studenti, altri collaborano con giornali e siti internet. A volte si tratta di semplici prestazioni occasionali. Cosa dice la normativa in proposito?

Docenti e ATA possono avere un secondo lavoro?

La Costituzione italiana prevede il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico. Ciò significa che, in linea generale, un dipendete pubblico non può avere un secondo lavoro. L’obiettivo della norma è evitare conflittualità fra le due attività.

Ma il lavoro occasionale non rientra nel divieto assoluto, in quanto si colloca al centro tra un lavoro subordinato ed una attività autonoma. Naturalmente, non deve interferire con il lavoro a scuola.

Il docente che effettua ripetizioni private al di fuori dell’orario scolastico, deve pagare un’imposta sostitutiva del 15%, anche se non ha partita IVA. In questo caso, i compensi possono essere giustificati come reddito di lavoro autonomo occasionale.

Gestione dei corrispettivi

Il corrispettivo può essere percepito dietro rilascio di una ricevuta, non soggetta ad Iva e a ritenuta di acconto quando il soggetto pagante è un privato. Se a pagare è un’associazione, la ricevuta deve prevedere la ritenuta d’acconto.

compensi e le ritenute d’acconto subite, vanno dichiarati al momento della dichiarazione dei redditi. I compensi da lavoro autonomo occasionale sono soggetti alle detrazione per redditi di lavoro autonomo, solo se per lo stesso periodo di lavoro, non si fruisce della detrazione per redditi di lavoro dipendente o di pensione. In quest’ultimo caso, sono incompatibili.

Personale ATA e docente: prestazioni occasionali e PI

Il lavoro occasionale, ovvero senza la caratteristica della continuità, può essere una valida occasione per arrotondare lo stipendio. Lavorare senza aprire una partita IVA, tramite prestazione occasionale, è possibile solo alle seguenti condizioni:

  1. L’attività non deve essere svolta in modo professionale;
  2. Deve essere occasionale e temporanea;
  3. Non deve essere attività di impresa.

A queste condizioni è possibile lavorare senza Partita IVA. Se la seconda attività è abituale, si va in conflitto con il lavoro a scuola. Inoltre, quando i compensi superano i 5.000 euro annui, sebbene non sia necessario aprire la Partita Iva, occorre l’iscrizione alla gestione Separata dell’Inps e versare i contributi previdenziali.

Le collaborazioni occasionali richiedono l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, onde evitare il licenziamento per giusta causa. Ottenuta l’autorizzazione, il docente o ATA potrà svolgere attività occasionali anche se si trova in regime di full time.