La Flc-Cgil ha pubblicato una nota riguardante la sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Brindisi che ha provveduto ad accogliere il ricorso presentato dalla FLC CGIL Brindisi in merito alla condotta, giudicata antisindacale, del dirigente scolastico di un istituto comprensivo della provincia: il preside è stato condannato per non aver avviato le trattative per la contrattazione integrativa di istituto relativa all’anno scolastico 2016/2017.

Scuola, sentenza Tribunale di Brindisi: atto unilaterale del dirigente che non ha attivato la contrattazione integrativa di istituto giudicato ‘antisindacale’

La Flc-Cgil ha sottolineato come la sentenza si collochi in un contesto di rapporti molto conflittuali tra dirigente scolastico e rappresentanti sindacali che, già nell’anno scolastico precedente a quello in cui la condotta antisindacale si è verificata, avevano portato il dirigente scolastico, in assenza di accordo con le organizzazioni sindacali, ad emettere un atto unilaterale ai sensi dell’articolo 54, comma 3 ter, del DLgs 150/2009. A seguito di tale atto, nel successivo anno scolastico, il dirigente scolastico non ha provveduto ad avviare il tavolo delle trattative e a presentare la sua proposta.
Nella nota Flc-Cgil, si spiegano le motivazioni della sentenza, definite come molto interessanti: ‘il giudice, nel rilevare la condotta omissiva del dirigente scolastico, puntualizza che la possibilità offerta dalla norma all’amministrazione di provvedere con un atto unilaterale è finalizzata esclusivamente a non arrecare pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Come si legge nell’articolo 54 citato, si tratta infatti di una misura provvisoria che non giustifica l’interruzione delle trattative che devono proseguire e portare celermente alla conclusione dell’accordo.
Il giudice sottolinea inoltre come la condotta del dirigente scolastico abbia oggettivamente ostacolato la libera azione del sindacato, andando a colpirne la credibilità e l’immagine e causando un vulnus i cui effetti perdurano anche successivamente al cessare del comportamento antisindacale.
Si tratta di una sentenza molto importante che riconosce il ruolo essenziale della contrattazione integrativa nell’assicurare partecipazione, trasparenza ed equità all’organizzazione del lavoro nelle scuole.