Ferie docenti e ATA: in quali periodi è possibile fruirne?

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Le ferie del personale ATA e docente sono un diritto e non possono essere imposte d’ufficio dal DS. In quali periodi dell’anno il lavoratore può fruirne? In via generale, possiamo dire che il personale ATA può fruirne tutto l’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. I docenti di tutti i gradi di istruzione fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Ferie Personale ATA

La fruizione delle ferie d aparte del Personale ATA dovrà essere effettuata nel rispetto di turni prestabiliti. Il dipendente ha diritto a godere di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo, nel periodo che va dal 1 luglio al 31 agosto (CCNL scuola/2007 art. 13 comma 11). Le ferie non godute, vanno fruite non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA (art. 13.10 CCNL/2007).

Ferie docenti: quando?

La normativa per le ferie dei docenti è l’art. 1 comma 54 della legge 24/12/2012, n. 228 che dispone per tutti i docenti la possiiblità di fruire delle ferie maturate nei seuenti periodi:

  • dal primo settembre all’inizio delle lezioni;
  • vacanze di Natale e Pasqua;
  • sospensione delle lezioni per seggi elettorali e concorsi;
  • dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati a scrutini, esami o attività funzionali all’insegnamento;
  • dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto fino al 31 agosto o per chi è di ruolo;
  • durante il periodo di svolgimento delle lezioni si hanno a disposizione 6 giorni di ferie, ma non devono determinare oneri per l’Amministrazione (i docenti a tempo indeterminato possono fruire di questi giorni anche come permessi per motivi personali, in aggiunta ai 3 già previsti.)

In caso di esigenze particolari di servizio che abbiano impedito di godere in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’a.s., le ferie possono essere fruite dal personale docente di ruolo, entro l’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

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