Legge 104/92, permessi retribuiti e congedo straordinario: cosa prevede la norma

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I congedi retribuiti sono regolati dalla Legge 104/92, che fornisce un quadro normativo per il sostegno, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Chi necessita di questi permessi deve effettuare una visita medico-legale, organizzabile attraverso l’INPS e il proprio medico di base.

Congedo straordinario e permessi retribuiti secondo la Legge 104/92: destinatari dei permessi

I beneficiari includono:

  • Persone con disabilità grave;
  • Genitori, anche adottivi o affidatari, di minori con disabilità grave;
  • Coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di persone con disabilità grave, con possibilità di estensione a parenti e affini di terzo grado in specifiche circostanze.

Requisiti per i permessi

I requisiti comprendono:

  • Essere lavoratori dipendenti;
  • La riconosciuta situazione di disabilità grave della persona per cui si richiedono i permessi;
  • L’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, con alcune eccezioni specificate.

I benefici dei permessi

I benefici includono:

  • Tre giorni di permesso retribuito al mese per i destinatari, con possibilità di suddivisione tra più beneficiari.
  • Per genitori di minori con disabilità grave fino a 12 anni, tre giorni di permesso al mese e un’estensione del congedo parentale fino al dodicesimo anno di età del bambino.

I permessi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio fino al dodicesimo compleanno del bambino e sono conteggiati ai fini dell’anzianità di servizio.

Congedo straordinario di due anni, secondo l’art. 42 del D.Lgs. 151/2001: chi può beneficiarne

Il congedo straordinario è destinato a:

  • Coniuge convivente con la persona con handicap grave;
  • Genitori, anche adottivi, in assenza del coniuge o in presenza di specifiche condizioni;
  • Figli o fratelli conviventi, in determinate circostanze.

Durata e modalità di fruizione del congedo straordinario: trattamento economico

Il congedo ha una durata massima di due anni, usufruibili anche in modo frazionato, con la necessità di ripresa effettiva del lavoro tra i periodi di congedo.

Durante il congedo, i beneficiari ricevono un’indennità pari all’ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa, con specifici effetti ai fini pensionistici.

Documentazione, normativa di riferimento e cumulabilità dei permessi

La documentazione necessaria include la richiesta di congedo e una dichiarazione sostitutiva di fine congedo. Le norme di riferimento comprendono la Legge 104/1992, il D.Lgs. 151/2001, il D.Lgs. 119/2011, e varie circolari INPS.

I permessi possono essere cumulati in casi specifici, per i dipendenti con disabilità che assistono un familiare con disabilità grave, o per chi assiste più familiari con disabilità grave, secondo le condizioni dettagliate dalla normativa vigente e dai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’INPS.

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