GPS, a parità di punteggio chi avanza in graduatoria?

In attesa che arrivi l’ufficialità da parte del Ministero dell’Istruzione riguardo l’aggiornamento delle Gps, cominciamo a fornire alcuni chiarimenti.

Intanto, se le Gps saranno aggiornate si parla di maggio come mese papabile in cui verrà aperta la finestra temporale per l’invio delle relative domande. Nel frattempo gli interessati si stanno già facendo due conti per capire quale punteggio potranno avere e quale posizione in graduatoria potranno ricoprire.

Ma cosa accade se due docenti si ritrovano ad avere lo stesso punteggio? Chi prevale in graduatoria?

Precedenza in base alle preferenze

Nell’assegnazione delle supplenze la precedenza è determinata innanzitutto dalle preferenze. Chi ha preferenze prevale su chi non ne ha. Inoltre, chi ha la preferenza “più alta” prevale su quella inferiore.

Se due aspiranti si ritrovassero ad avere pari preferenza, verrà tenuto conto:

  • del servizio prestato senza demerito in altra pubblica amministrazione;
  • della più giovane età, secondo quanto stabilisce l’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, così come modificata dalla legge n. 191/1998.

Parità di preferenze e punteggio

Se due aspiranti si ritrovassero anche ad avere lo stesso punteggio, i criteri seguiti nella prevalenza sono sempre gli stessi.

La normativa prevede infatti che si tenga presente sempre del servizio svolto senza demerito in qualsiasi altra pubblica amministrazione e della più giovane età.

Non ha rilevanza “l’anzianità” di iscrizione nelle Gps o nelle graduatorie d’istituto.

Aggiornamento GPS supplenze, il punto della situazione al 12 marzo

Aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2022, centinaia di migliaia di docenti precari sono in attesa di conoscere le tempistiche riguardanti la riapertura delle graduatorie. Nelle ultime ore, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (le domande si potranno inviare dalle ore 9 del 21 marzo sino alle ore 23.59 del 4 aprile).

Per quanto riguarda le GPS, invece, dovrebbero arrivare delle importanti novità la prossima settimana, in occasione dell’esame parlamentare degli emendamenti al Decreto Sostegni Ter.

Aggiornamento GPS, novità in arrivo con gli emendamenti al Decreto Sostegni Ter

L’ufficializzazione dell’aggiornamento delle GPS dovrebbe arrivare, salvo improbabili colpi di scena, la prossima settimana, visto che in Parlamento si procederà al voto degli emendamenti al Decreto Sostegni Ter: le forze politiche hanno, più volte, espresso in maniera unitaria la necessità di procedere urgentemente con la riapertura delle Graduatorie Provinciali. Una procedura ritenuta essenziale per cercare di garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico 2022/23.

L’iter parlamentare

Dopo il clamoroso errore commesso con il Decreto Milleproroghe, non si vuole correre il rischio di fallire anche con il Decreto Sostegni Ter. La Commissione Cultura del Senato, nei giorni scorsi, ha esaminato alcuni emendamenti riguardanti la scuola: oltre a quelli riguardanti l’aggiornamento delle GPS, ve ne sono altri altrettanto importanti riguardanti la riattivazione dei percorsi abilitanti all’insegnamento (PAS) oltre alla questione relativa ai vincoli legati alla mobilità (in particolare per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni).

Da lunedì prossimo, 14 marzo, proseguirà l’esame, in Commissione Cultura del Senato, del Decreto Sostegni Ter: verso la fine della prossima settimana è atteso il voto di fiducia sul testo. Il Decreto Sostegni Ter, secondo la road map tracciata, dovrà poi passare alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva che dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 28 marzo

C’è l’intesa politica tra Lega, M5S e PD 

In ogni caso, con la votazione degli emendamenti prevista la prossima settimana, si potranno ricevere le risposte attese da settimane. Come detto poc’anzi, non dovrebbero esserci sorprese in merito all’aggiornamento delle GPS visto che, all’esame del Parlamento, ci saranno tre emendamenti riguardanti la questione ma soprattutto si registra finalmente un’unità di intenti tra Lega, Movimento 5 Stelle e Partito democratico

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze potranno, così, allinearsi con le Gae, visto che avranno validità triennale (per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25). Intanto, come vi abbiamo relazionato nei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione ha preparato anche il nuovo Regolamento per le Supplenze che, di fatto, conferma la procedura informatizzata per il conferimento degli incarichi annuali a tempo determinato.

Supplenze da GPS e graduatorie di istituto: disposizioni nuovo Regolamento sulle sanzioni (BOZZA)

Graduatorie Provinciali per le Supplenze e graduatorie di istituto, il Ministero dell’Istruzione ha approntato la bozza del nuovo Regolamento per le Supplenze che ha già ricevuto parere positivo da parte del CSPI: intanto, centinaia di migliaia di docenti stanno attendendo novità in merito al prossimo aggiornamento delle GPS e delle connesse graduatorie di istituto, aggiornamento che dovrebbe avvenire nella prossima primavera.

GPS e graduatorie di istituto, disposizioni sulle sanzioni contenute nella bozza del nuovo Regolamento

L’articolo 12 della bozza del nuovo Regolamento per le Supplenze contiene le disposizioni riguardanti gli ‘Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio’.

La stipula del contratto di lavoro – si legge – costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. 

Comma 2. In caso di assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS

a) la rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; 

b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 

Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto

  • a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; 

  • b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 

Comma 3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario).

Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. 

Comma 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), e) e f) (coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione; coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto.

I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) e d) (coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio e coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d’istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. 

Conseguentemente all’adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici. 

Riportiamo qui sotto la bozza del nuovo Regolamento delle Supplenze, al fine di ricollegare quanto disposto dall’articolo 12 in relazione agli altri articoli. Giova, comunque, ricordare che le suddette disposizioni possono essere ancora soggette a modifiche prima dell’approvazione finale del provvedimento.

BOZZA REGOLAMENTO SUPPLENZE

Concorso straordinario, graduatorie aggiornate all’11 gennaio

Concorso straordinario docenti scuola superiore, come è noto, i docenti che hanno superato la prova concorsuale con una valutazione di almeno 56/80 rientrano nel numero dei posti che sono stati banditi. Tuttavia, alcuni Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando anche gli elenchi non graduati, ovvero quegli elenchi che includono quei docenti che, pur avendo superato la prova scritta, non rientrano nel numero dei posti banditi.

Concorso straordinario, graduatorie ed elenchi non graduati aggiornati all’11 gennaio

In merito al concorso straordinario docenti scuola superiore, qui di seguito riportiamo le graduatorie e gli elenchi non graduati che includono i candidati che, pur superando la prova, non rientrano nel numero dei posti banditi.

Graduatorie ed elenchi non graduati concorso straordinario aggiornati all’11 gennaio

Valle d’Aosta

A22 B16 AC56 (Clarinetto) A030 AK55 (Saxofono) AM56 (Violino) A18 AB56 (Chitarra) AD24 A26 A15 BD02 A41 A60 AI55 (Percussioni) A21 A47 AG56 (flauto) (rettificata il 27/04/2021)

Piemonte

AI56B022 –BB02 –AB56  –A015 –A014 –A037 –A026 –A047 –Sostegno secondaria II grado –B011– A021A038 –A046B018B020A015A031A008A040 –A018AJ56AN56AA24A050A045A030A020B017B012A027AA25A041A009B007B015BA02A019A011A012A028A048AB25A022A049AB24Sostegno secondaria I gradoB021A060A012 rettA010AJ56AD24A001AB25AI56A046A001 rettA028 rettA001 rett

Liguria

A058 – AI56 –B015 –B022 –B006 –A037 –B014 –A014 –A015 –A011 – A026 – A027 – A045 – A049 – A060 – B017 – A001, B024 –AA24AC24A057 –AB24 –A023 –A054 –A030 –B016ADMM –AB25 –A047 –B020A021A046B014A015 ripubblicazioneB020A021A015A040 – A012 – A022 – ADSS – A041A030 – A049 – A060 – B024 –A031A018 –AE24, A028, A048 –A010A008A018A019 –A009B011A042A022, AB25A037AA25B021A055A040A042B021ADMMA010A001AB24A055

Kit concorsi ordinari

Lombardia

A016 – A033 – B003 – A058 –AD56 –AK56 –B004 – AG56 –AI56A040 –BD02 –B006 –AJ55 –B015 –BB02 –AB24 –AB25 –A037 –B014 –A015 –A012 –A057 –AC25 –A046B018B020A021A015A031A008A010A050A018AJ56AG56AN56AK56A048 ripAD56A041BB02BD02A011A009A001ADMMAJ55AA25AB25A027B016ADSSA061A042BA02AC25A019A001A050B021A026A020ADMMA011A030ADSSAJ56A021AI56A046A028A028 rett

Veneto

A021 /A047 /B015 / A033 – B003 –A042 – A034 –A040 –A051 –B012 –AI56 –A032A020 –A037 –B011 –B016 – A041 –B006 –BD02 –BB02 –AB56 – B014 –A015 –A014 –A040 rettifica –AB25 –A048 –A026 –A012 –A027 –A036 –A057 –AC25 –A017A060B018A054B020B014 rettifica –A046 –AA24A046 –B018B020 –A015A031A018AJ56A019BB02A011BD02ADMMA009A022A049A060 rettificaA027 rettifica –B017A028A011A001-A061A010 rettAB24 rettAB25 rettA012 rettA030A054A028 rettA054 rettA001 rettA030 rettA028 rettB021A011AJ56A028 rettAI56rettifica A046rettifica AI56

Friuli Venezia Giulia

A030 – AB25 -AB24 -A060 -A049 -A048 -A041 -A026 -A032 –B017 –B015 –A037 –B014 –A015 –A040, A022, ADSS, ADMM, A012, A015, B037, B014, B017, B015, A030, AB25, AB24, A060, A049, A048, A041, A026, A032 –A005 –A057 –A028,A001,B015,B017,B012, B011,AA25,A034,A007,A044,A045,A052,B026,A054 –AD24 –B016 -AA24, A020, A027 -A051 –B018 –B020 A021A015A008A010A050A018 –A019A011AA25AD25A061A042A022A030A048A060AB24A001A005A011B021

Emilia Romagna

B003 – A058 –B022 –B006 –BB02 –AB56 –B014 –A015 –A014 –A045 –A017 –A041 –A036 –A014 –A050 –A057 –AD24 –AC25 –A037 –A026 –B017 –AB25 –A060 –A042A028 –A046B018B020 –A021A015 –A019 rettifica –A008 –A010A018A019 –BB02AJ56A009A011A061A048AA24A051A019B021B012A031A028 rettA026 rettA060 rettA050 rettA037 rettA041 rettB021B015A030A013ADSSADMMA012 rettA049 rett-AA24 rettAA25 rettAB24 rettA030 rettifica A040A022AB24 rettA001

Marche

Elenco non graduato A027 –graduatoria A027 – A026 –A007 –A048 –A012 –AB24 –A022A027 –B007B006A043A028AA25A020A047B022A030BC02BB02A046A019A017A001A050A031B023B012AL56AA25A015B018AB56A054A037A034A010A008B020A011B007B022A020A017 rettA040B003ADSS –A057AJ56A051AB25 – AA24

Toscana

A007 –A005 – A009 – A020 – A021 – A051 – AD24 – AI55 – AJ55 – B015 – B020 –A011 – A040 – AB25 – ADSS – B012 – B016 – B023 – BD02 –A014, A041, A044, A050, AL56B006A043A026, A027, A034, A042, A048, A049, AB24, AK56, B011esclusione candidati A001, A048, AB24A001, A012, A028, ADMM, B017AA25A047B022A060 –tutte le graduatorieA055A022, A030rettifca A011, A022, A042, A048, A049, A050, B012 –A013 rettBB02A046A019A017A031B023B012AL56AA25A015B018AC25AB56A054A010A008AG56B021A046B022A037, A045A038 –B019A002A018B003A057AJ56AC56AI56AA24

Umbria

AB24 –AW55 –A048 –decreto esclusione –A028 –A012A001A048 (nuovo)AW55 –ADMM –B007B006AA25A020A027B022A030BC02BB02A046A017A050A030B012AA25B018AB56A054A037A010A008A041B020B021A011A030B007B022A040B003ADSS –AJ56AI56A051AA24

Lazio

A007 –B007B006A043A039B017AA25A026A020A047A027B022A030ADMMA011A012A013A022BC02BB02BA02AC24A046A019A017A001A050A031B012ADMMAA25A015B018AC25AB56A054A048A037A034A010A008A041ADMMAG56B011B020B021A011B007B017B022A001A038B019AB24A031A002AI56A051AB25B020 rettA031 RettA018A040B003ADSS –A057AJ56AC56

Abruzzo

A012 –B024 –A022A028 –ADMM –B007AA25A020A047A027B022A030BC02BB02A046A001A050B012AA25A048A037A034A008A041B007B022A001AB24A040ADSS –A057AI56A051AB25AA24

Molise

B017 –A040 –Graduatoria integrata Classe A043– A041 –A050 –A034 –A054AB24A012 –A020 –A048 –A028AI55 –A011A049 –A027 –A060 –AB25B015 –A037A001B012A030A022-ADMM –B021A060

Puglia

A060 – A041 –B017 –A026 – A010 –A027 –B014 –A042 –B003 –A033 –A015 –B023 –A040 –AA25 –AA24 –B015 –A048 –A050 –Graduatoria integrata Classe A043integrata Classe A057 –AH56 –A007 –A011 –AC24 –A046 –A061 –A031 –A034 –A010B014B023A033A015 –A054AA25A042AA24 –A027 –A049AB25AB24ADMMA012 –B006A019 –A020 –B007 –A044 –AC25 –A047A017A028A013 –B018B022A030 –A037A001BD02B012BA02A018A019BB02B016AI56A045A001A055AD24AO51AJ56B021rett BD02A021A019 RETTA046

Campania

B024 – B017 –A040 –A009 –Graduatoria integrata Classe AF56 –Graduatoria integrata Classe A043integrata Classe A057 –AH56 –AA24A041 –A014 –A003 –AK56 –AJ55 –A050 –A046 –A061 –A031 –A034 –A005 –AB24A012 –B006A019 –A020 –A042 –AL56 –B007 –A044 –AC25 –A048 –A028 –AG56 –AI55 –A062A047A017A011AA25 —A049 –A027 –AN56A013 –AW55 –B018A060 –B022AC56AB25BC02A031B015 –A037A001B024B012BA02A018B024A019BB02B016AI56A045A030A022A055AM56ADMMAD24AO51AJ56B021A060A021A019 rettificaB012

Basilicata

B024 –B017 –B014 –A040 –A015 –B023 –Graduatoria integrata Classe A043 –integrata Classe A057 –AA24 –A041 –A014 –AK56 –A050 –graduatoria di merito A028A061 –A034 –B014B023A015 –A054AB24A012 –B006A019 –A020 –A042 –AL56 –B007 –A048 –AG56 –Concorso_DD_510_e_783_del_2020_-–_A054A017A011A012 –AA25 –A049 –A027 –AN56B018A060 – AB56 A061 B023AC56AB25BC02B015 –A037A001B024 B012A018A019B016AI56A045A030A022A055AM56ADMMAO51AJ56B021A060A021A019 rettificaB012

Calabria

B024 –B017 – A010 – A040 – A026 –A033 –B028 –A050 –A041 –A048 –A049 –Graduatoria integrata Classe A043integrata Classe A057 –AA25, AB24, AB25A027 –AA24 –A002 –AC24 –ADMM –A046 –A061 –A034 –A010A033A054B006A019 –A020 –A042 –AL56 –B007 –A044 –AC25 –AG56 –A030 –A012 –A022 —AI55 –A062A047A017AN56A013 –B018A060 –B022B015 –A037A001B024A028rettifica graduatorie A011, A022, A027B012A012 e rettifica A022rettifica ADMMA049 rettAB25A027 rettA043 rett-A019B016AI56A045A055AM56AO51AJ56B021A030 rettA028 rettA060rettifica sostegno I gradoA048AB25A019 rettificaB012

Sardegna

B015AM55 – AM55 elenco non graduato –A026 –AD56  – AD56 elenco non graduato –AC55 –AC55 elenco non graduato –A030 –A026 rettifica –A017 –AB55 –elenco non graduato AB55 – AN56 – elenco non graduato AN56 –A007 –graduatoria A012 – elenco non graduato A012 –A041 graduatorieA041 elenco non graduato –AI24 –A027 –AB24 –AA24 –A048 –A050 –AM55 –AD56 –A041A045B024 -A051A049AB25 –A001ADSSAB55AC55A012A049AA25A028B007A043A020B022A041A028A022ADMMA047AA25A028BC02BB02BA02AC24A046A019A031A012B023B012AL56AE24A015B018AB56A054A037A034A010ADSSSostegno secondaria di I grado rettifica –A008AG56B020B021B016B017A011B011-A043B007A013A009A021A042-AJ55B007B022-ADMM rettADSSADMM rippB019A018A040B003B003 rettA057AJ56AI56

Sicilia

AD56 – AM55 – A008 – A016 – A028 – A036 – A039 – A048 – A042 –B024 –B016 –B019 –B017 –A058 –B005 –B003 –AI56 —A009 –Graduatoria integrata Classe A016 –Graduatoria integrata Classe AM55  –Graduatoria integrata Classe AD56 –Graduatoria integrata Classe A040 –Graduatoria integrata Classe AF56 –Graduatoria integrata Classe A043 –Integrata A049 –integrata Classe A057 –Rettifica ADSS –Rettifica ADMM –Rettifica graduatoria AD05 Inglese classi AB24 e AB25  –Rettifica graduatoria AD01 classe A001 e A017 –Integrata A012 –B009 –AI24 –AM55 rettificata –A028 rettificata –A008 rettificata -A060 –AA24 –A007 –Reclami –AK56 –A046 –A031 –A034 –A030 –ADMM –B006 –A019 –A020 –B007 –A044AB56AG56 —AI55 –A047A017A011AA25 –A027 –AN56B018B022AI56 –AM55 –AA25AB24AC56AB25A037A001B024B015ADMMB012ADSSA039B017rettifica A012B019Rettifica graduatoria AD02 – classe di concorso A048 e A049 –ADSSA042A054A060AB24BA02A028A018A049A048 rettAB56A030 rett-A026B024A050A016BB02A019BB02A045A055AM56A041AO51ADSS rettAJ56A050B021integrata A022A021A019 rettificaB012

Concorsi docenti: dove e quali graduatorie sono esaurite? Aggiornato al 7 novembre

Comprendere quali sono le graduatorie esaurite e la posizione dell’ultimo nominato, è importante in vista dei prossimi concorsi docenti 2021. Permette di comprendere per quali regioni e classi di concorso verrà attivata la procedura. Tutti i concorsi dovrebbero essere avviati entro dicembre, ma siamo visibilmente in ritardo (di nuovo). Nel frattempo, gli Uffici Scolastici, iniziano a pubblicare i report sulle cdc e le graduatorie esaurite.

Concorsi, regioni e cdc con graduatorie esaurite

Gli Uffici Scolastici che hanno già pubblicato il report sulle cdc e graduatorie esaurite sono:

  • Veneto, con un elenco lunghissimo di graduatorie esaurite, sia su posto comune, che di sostegno. Ciò significa che il prossimo anno, prima di settembre, le nuove graduatorie di merito (concorsi banditi) dovranno essere pronte.
  • Friuli Venezia Giulia
  • Sicilia

Non tutte le regioni si trovano in questa situazione. Anzi, altre presentano un quadro opposto. Man mano che i report saranno pubblicati, aggiorneremo la pagina.

Supplenze sostegno, docenti specializzati da MAD e insegnanti inseriti in II fascia GPS

Supplenze sostegno per l’anno scolastico 2021/22, per il conferimento degli incarichi a tempo determinato occorre procedere secondo l’ordine indicato dall’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020. I docenti specializzati che presentano MAD avranno precedenza rispetto ai colleghi non in possesso del titolo di specializzazione inseriti in seconda fascia GPS?

Supplenze sostegno 2021/22, l’ordine da seguire per il conferimento degli incarichi

La suddetta Ordinanza Ministeriale N. 60 indica chiaramente che, qualora la graduatoria di istituto dovesse risultare esaurita, il dirigente scolastico andrà ad utilizzare le graduatorie di altre scuole della provincia in base al criterio di viciniorietà. Qualora anche questo tentativo dovesse risultare vano, il DS potrà procedere all’individuazione dell’aspirante supplente, a prescindere che questi sia in possesso del titolo di specializzazione o meno, tramite MAD.

Cosa dice il DM 51 del 3 marzo 2021

A questo proposito, Orizzonte Scuola menziona il Decreto Ministeriale N. 51 del 3 marzo 2021 ed, in particolar modo, l’articolo 4 dedicato alla priorità nell’attribuzione delle supplenze

Il comma 1 dell’art. 4 afferma che ‘Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell’attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno’.


Il comma 7 del medesimo articolo aggiunge: ‘I soggetti, non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno o sui metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi, hanno la priorità nell’attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli.’


È, dunque, evidente che il docente in possesso del titolo di specializzazione che invia domanda di messa a disposizione avrà la priorità sul docente non specializzato che, a sua volta ha presentato domanda MAD, nell’attribuzione di una supplenza sul sostegno.

Le ultime disposizioni del Ministero dell’Istruzione

La Nota del Ministero dell’Istruzione dello scorso 27 settembre ha bissato la deroga riguardante il divieto di poter inviare MAD per i docenti inseriti in qualsiasi graduatoria per cui, come fa notare Orizzonte Scuola, non viene considerata l’espressione ‘non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all’OM 60….’


La circolare annuale sulle supplenze del 6 agosto non fa altro che confermare le disposizioni indicate dal succitato articolo 4 del DM 51 del 3 marzo. Dunque, ai fini dell’attribuzione della supplenza sostegno, una volta esaurita la ricerca del docente tramite graduatoria, si dovrà tenere conto della precedenza valida al di fuori della graduatoria per il docente specializzato che invia MAD rispetto al docente non specializzato inserito in seconda fascia GPS.

Ruolo da I fascia GPS e anno di prova, indicazioni Ministero dell’Istruzione (Nota)

Nomine finalizzate al ruolo da prima fascia GPS per l’anno scolastico 2021/22, il Ministero dell’Istruzione, nella Nota 30345, ha fornito importanti chiarimenti in merito al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti, in via straordinaria, dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Vediamo, in particolare, quali sono le indicazioni ministeriali a riguardo.

Anno di prova docenti nominati da prima fascia GPS: indicazioni del Ministero dell’Istruzione nella Nota N. 30345

Nella Nota sopracitata, il Ministero dell’Istruzione chiarisce espressamente che non sono tenuti ad effettuare l’anno di prova i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo. Allo stesso modo, non sono soggetti all’effettuazione dell’anno di prova i docenti che abbiano ottenuto il passaggio da una classe di concorso ad un’altra dello stesso grado.

Tali disposizioni sono espressamente indicate nel capitolo 3 della Nota N. 30345, intitolato ‘Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione’.

L’anno di formazione e prova, invece, dovrà essere effettuato dal docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo da un grado/ordine di scuola ad un altro: è il caso, per esempio, di un passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

Di particolare interesse, l’aspetto riguardante i docenti che sono stati assunti in via straordinaria dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze secondo quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 59 del Decreto Sostegni Bis. 

Docenti neoassunti soggetti solo alla prova disciplinare finale

Infatti, nello stesso capitolo 3 della Nota, si legge espressamente che, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del DM 850/2015, sono tenuti al periodo di formazione e prova i docenti appartenenti al ‘personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, con prova disciplinare successiva secondo le disposizioni di cui al DM 242/2021.

Laddove il personale abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque soggetto allo svolgimento della prova disciplinare di cui al citato comma 7 del D.L. 73/2021.’

Pertanto, anche nel caso in cui il docente abbia già svolto e concluso positivamente il periodo di formazione e prova, questi sarà comunque tenuto allo svolgimento della prova disciplinare finale, fermo restando l’esonero dallo svolgimento del periodo di formazione e prova ordinario.

NOTA

Supplenze, errori seriali nelle GPS: in diverse province non si effettuano correzioni

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2021/22, Flc-Cgil denuncia errori seriali nell’attribuzione degli incarichi per colpa di un’impostazione completamente sbagliata. Un inizio di anno scolastico che, nonostante le dichiarazioni rassicuranti del ministro Bianchi, sta facendo registrare oltre 150mila supplenze, se si considerano le 53.048 cattedre (su 112.473 autorizzate dal MEF) rimaste scoperte, i 20mila incarichi aggiuntivi assegnati sino al 30 dicembre (personale Covid) e i circa 80mila posti attribuiti a supplenze con scadenza al 30 giugno.

Supplenze, errori nell’attribuzione degli incarichi da GPS

Una nota informativa diffusa da Flc-Cgil parla di errori seriali, di docenti specializzati superati da chi non ha il titolo, di insegnanti saltati a piè pari e del fatto che in diverse province non si proceda alle correzioni anche quando la responsabilità è dell’impostazione dell’algoritmo.

Il problema del precariato non è affatto sconfitto: il sindacato sottolinea come le sedi Flc-Cgil siano state prese d’assalto dai docenti che si sono visti scavalcati ingiustamente per colpa dell’algoritmo ministeriale utilizzato per il conferimento delle supplenze.

Flc-Cgil: ‘Troppi errori, danneggiati precari che da anni lavorano nella scuola’

L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione era quello di completare le nomine entro il 1° settembre: in realtà, per quella data si sono completate solo quelle a tempo indeterminato. Così, l’Amministrazione ha tentato di garantire l’attribuzione degli incarichi di supplenza entro la data di inizio delle lezioni, il 13 settembre. Nelle province di grandi dimensioni, tuttavia, tale procedura è ancora in corso, con grandi difficoltà.

Il problema, però, come fa notare Flc-Cgil, ‘è che in tanti, troppi casi, la cattedra non era quella giusta: l’algoritmo ha prodotto diversi errori seriali che hanno danneggiato molti precari che da anni lavorano nella scuola.’

Errori di diverse tipologie nell’attribuzione delle supplenze

Gli errori sono stati i più disparati. Per esempio, non è stato rispettato l’ordine di graduatoria e la corretta applicazione delle precedenze previste dalla legge 104/1992: l’algoritmo, infatti, ha applicato le precedenze in modo sbagliato, come nel caso dei docenti specializzati scavalcati sui posti di sostegno da chi non ha la specializzazione.

Oltre a questo, si è registrata l’impossibilità di sommare più spezzoni fino a raggiungere un numero di ore il più vicino possibile a un posto full-time, in modo da avere uno stipendio adeguato. Molti insegnanti, poi, sono stati scavalcati da colleghi che avevano un punteggio più basso.

Flc-Cgil chiede un confronto urgente con il Ministero dell’Istruzione, sottolineando come l’anno scorso il dicastero di Viale Trastevere avesse emanato una Nota con la quale si invitava gli Uffici Scolastici ad effettuare correzioni in autotutela sulle GPS.

Diverse province non hanno corretto gli errori nelle GPS

In alcune province, tali correzioni sono state fatte manualmente, in altre, invece, non è stato corretto nulla, alimentando così un contenzioso che sarebbe stato evitabile.

Il sindacato guidato da Francesco Sinopoli ritiene che, se da una parte risulta opportuna la semplificazione delle operazioni tramite procedure informatizzate, dall’altra occorre che questi processi siano gestiti con estrema attenzione, effettuando sperimentazioni e prove prima di lanciare un modello improvvisato. 


‘La disponibilità a correggere gli errori, poi, rappresenta un elemento che può fare la differenza tra un sistema raffazzonato che produce gravi errori e danneggia i lavoratori e un meccanismo di semplificazione davvero efficace’, conclude il sindacato.

GPS, quando l’esclusione è illegittima? Sentenza

Un docente può essere escluso dalle GPS se ha ricevuto una proposta di assunzione, ma l’ha rifiutata? Il Tribunale del Lavoro di Venezia ha accolto il ricorso presentato da una docente che lamentava l’esclusione dalle graduatorie provinciali non perché carente di titolo, ma perché destinataria di una proposta di assunzione che non aveva accettato. Cosa ha deciso il tribunale? E quando le esclusioni dalle GPS sono illegittime?

GPS ed esclusione: quando è illegittima

L’esclusione dalle GPS per chi è oggetto di proposta di assunzione, ma la rifiuta, è illegittima. Come emerge dalla sentenza del 17 settembre scorso, 

“la normativa, né quella primaria né quella secondaria richiamata dall’Amministrazione (OM 60/2020) non dispone esplicitamente quale causa di esclusione dalle GPS l’immissione in ruolo dell’istanza o la titolarità in capo allo stesso di un rapporto a tempo indeterminato riferito alla medesima classe di concorso”.

Il giudice sottolinea che “non vi è ragione di escludere dalle GPS personale che non sia effettivamente titolare di un rapporto a tempo indeterminato”. Ha poi dato ordine che la ricorrente fosse reinserita nelle GPS.

In conclusione, esattamente come per le GAE, si esclude una interpretazione estensiva delle cause di esclusione dalle graduatorie, laddove non espressamente previste dalla normativa che le disciplina.

Non si può escludere nessuno, se non previsto dalla norma

In assenza di una specifica previsione normativa, è illegittimo escludere qualcuno dalle GPS.

Nel caso specifico, il Giudice del lavoro afferma che non si può configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo al docente che sia stato mero destinatario di una proposta di assunzione. La titolarità sussiste solo al momento della stipula del contratto.

La sentenza.

Supplenze sostegno da graduatorie incrociate, chiarimenti sulle nomine (Nota AT Torino)

Supplenze sostegno da graduatorie incrociate, l’Ambito Territoriale di Torino ha fornito dettagliati chiarimenti in merito allo scorrimento delle graduatorie incrociate per la copertura delle cattedre/spezzoni su posto di sostegno.

Supplenze sostegno da graduatorie incrociate, la procedura

Giova ricordare, innanzitutto, quanto indicato dal comma 4 dell’articolo 12 dell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 ovvero: ‘I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

Nel caso in cui le suddette graduatorie risultino incapienti, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio‘.

Cosa succede nel caso in cui una determinata classe di concorso non fosse presente nella scuola, per quanto riguarda la procedura di scorrimento delle graduatorie incrociate? 

Nomina per supplenza sostegno da graduatorie incrociate anche per l’aspirante individuato per una cdc non presente nella scuola

L’Ambito Territoriale di Torino ha chiarito questo aspetto, sottolineando come possa aver luogo la nomina dell’aspirante supplente individuato per una classe di concorso non presente in quella determinata istituzione scolastica.

Infatti, nella Nota N. 12101 si legge quanto segue: ‘Si ribadisce che per la copertura delle cattedre/spezzoni su posto di sostegno di cui all’art. 2, comma 4, lett. A e B, O.M. 60/2020 (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), occorre scorrere la graduatoria provinciale incrociata degli aspiranti presenti in GPS. Si fa presente che l’aspirante individuato per una classe di concorso non presente/attiva in organico di istituto deve essere regolarmente nominato in quanto la nomina avviene da GPS incrociata e non da GI.’

NOTA