Immissioni in ruolo straordinarie da GPS 2021, cambiano requisiti 3 annualità

Immissioni in ruolo docenti 2021/22, come è noto il decreto Sostegni Bis ha previsto, oltre alla consueta procedura ordinaria, una fase straordinaria che riguarderà i docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze oltre a coloro che si inseriranno negli elenchi aggiuntivi. 

Vediamo in dettaglio.

Immissioni in ruolo docenti straordinarie da GPS 2021, cambiano i requisiti 3 annualità

Innanzitutto, è opportuno ricordare che la procedura straordinaria riguarderà solamente i posti residuati dopo le operazioni ordinarie di immissioni in ruolo, quindi dopo lo scorrimento al 50 per cento di Gae e Graduatorie di Merito concorsi 2016, 2018 e, per la scuola secondaria, delle graduatorie del concorso straordinario e concorso STEM.

Le cattedre saranno assegnate ai docenti tramite contratto a tempo determinato: solamente dopo il superamento dell’anno di prova e della valutazione finale, il docente potrà ottenere il ruolo. La procedura straordinaria riguarderà sia i posti comuni che quelli di sostegno residui in base al contingente assunzioni autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le disposizioni contenute originariamente nel decreto Sostegni Bis sono state modificate in commissione Bilancio alla Camera con l’approvazione dell’emendamento 59.91 (Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Melicchio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente, Azzolina, Caso, Villani). Ecco cosa è cambiato.

Cosa dice l’emendamento

‘In via straordinaria, – si legge – esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4 a serie speciale n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.


Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.’

Tre annualità di servizio dovranno essere tutte su posto comune

Nel testo iniziale del decreto Sostegni Bis, le tre annualità di servizio richieste erano da intendersi anche ‘miste’ (sostegno più cdc) mentre, in base all’emendamento 59.91, il requisito diventa specifico, visto che si parla di ‘tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi 10 anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali svolte su posto comune’.