Scuola, ipotesi CCNI formazione docenti ultime notizie: Miur, i dubbi non mancano

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Il 19 novembre scorso, Miur e sindacati hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNI sulla formazione. Ne ha parlato in una nota il sindacato Anief, cogliendo l’occasione per dimostrare il proprio disappunto nei confronti di una formula che viene definita di ‘dubbia interpretazione attraverso la quale le opportunità di miglioramento delle conoscenze, utili a sviluppare una didattica più efficace, diventerebbero facoltative.’ Un aspetto certamente non irrilevante se teniamo conto che, in questo modo, si andrebbe a superare la legge in vigore nonché le indicazioni dell’Unione Europea.

Ipotesi CCNI sulla formazione docenti, qualcosa non torna

Nella bozza di contratto, come riporta Tuttoscuola, si legge: ‘Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell’aggiornamento individuale’. E ancora: ‘Tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative’.
Tuttoscuola sottolinea come esista un passaggio da ‘obbligo a diritto’, ovvero che i docenti potranno aggiornarsi senza nessun obbligo, ovvero se vorranno. L’invito rivolto al Miur è quello di fare chiarezza sulla delicata questione perché se fosse davvero questo il piano, il dicastero di Viale Trastevere se ne deve assumere le responsabilità: viceversa, provvedano a smentirlo, rassicurando tutti.

Anief: ‘Si fa un passo indietro senza chiarire nulla’

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha sottolineato come i docenti italiani arrivino in cattedra dopo avere svolto quasi sempre una lunga gavetta e frequentato corsi formativi accademici.  Prima di tutto, secondo il sindacato, va incentivata la formazione iniziale: a tal proposito è stato chiesto, per i precari da immettere in ruolo, di introdurre un corso annuale universitario durante il quale svolgere attività di tirocinio retribuito.
Pacifico sottolinea come sulla formazione del personale di ruolo, il comma 124 dell’art.1 della Buona Scuola definisce una condizione di perentorietà e di continuità, ma è di per sé ‘vuota’, poiché non prevede un limite orario. ‘E comunque si tratta di adempimenti che vanno svolti in orario di servizio, quindi all’interno delle 40 annue ore previste dall’articolo 29 del Ccnl: al di fuori, scatterebbe l’esonero, visto che la retribuzione è più complicata da ottenere. In questi tre anni, però, c’è stata molta confusione su come comportarsi. Dal nuovo contratto ci saremmo aspettati delucidazioni, di vedere sciolti i dubbi. Invece si fa un passo indietro senza chiarire nulla. Non vorremmo che vi sia solo l’intento solito di risparmiare a scapito dei lavoratori’.

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