RPD e CIA anche ai supplenti
RPD e CIA anche ai supplenti

Mobilità docenti e Legge 104/92, nuova sentenza del Tribunale di Catania quella emessa il 20 aprile scorso riguardante il caso di una docente assistita dello studio dell’avvocato Vincenzo La Cava.

Mobilità e Legge 104, sentenza Tribunale di Catania del 20 aprile


Nella fattispecie, la docente, dopo aver inserito nella domanda di mobilità interprovinciale apposito verbale della legge 104/1992 attestante l’invalidità della madre, aveva chiesto il trasferimento finalizzato all’assistenza nel comune ove risiedeva la persona disabile.

In particolare, la ricorrente aveva dedotto e provato di aver partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale indicando tra l’altro l’ambito territoriale della provincia di Catania; nella domanda ha elencato i titoli e servizi prestati allegando, tra l’altro, la documentazione riguardante la madre disabile in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92, di cui è referente unico e provato che nessun altro componente della famiglia è in condizione di occuparsi della madre come da dichiarazioni in atti.

Il Tribunale di Catania, tramite sentenza firmata dal Giudice Rosario Maria Annibale Cupri, ha stabilito la nullità del contratto collettivo e disposto il diritto della ricorrente alla precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92 in quanto referente unico di genitore affetto da handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e per l’effetto. Sancita la condanna dell’Amministrazione scolastica convenuta ad assegnare la ricorrente ad una sede di servizio ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda.


Qui sotto potrete trovare il testo in PDF della sentenza del Tribunale di Catania gentilmente inviataci dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava.