In questo articolo presenteremo la questione riguardante il diploma AFAM vecchio regime. Tale titolo può essere sfruttato ai fini di riscatto pensionistico? A dare preziose dissertazioni e chiarimenti è lo studio legale Esposito/Santonicola che risponde alle domande da parte di un docente che afferma di aver conseguito, inizialmente, un diploma di pianoforte vecchio ordinamento, negli anni ’80.
AFAM: chiarimenti sul diploma vecchio regime
Quesito/Consulenza informativa.
Gentile Avvocato,negli anni 80 conseguivo il diploma di pianoforte, vecchio ordinamento, in aggiunta alla maturità magistrale.
Il diploma di pianoforte costituiva titolo necessario per l’accesso al ruolo organico, in qualità d’insegnante di Educazione Musicale nella scuola media.
Ottenuto il ruolo e dopo circa 40 anni di contribuzione, ho presentato, all’ufficio competente dell’INPS, la domanda per ottenere il “riscatto oneroso”, ai soli fini pensionistici, del periodo di studi maturato presso il Conservatorio.
Il citato riscatto mi consentirebbe di andare in pensione con il “conteggio retributivo”,raggiungendo i 18 anni di contribuzione a far data dal 1995.
La Direzione Provinciale dell’Inps, tuttavia,ha ritenuto che la domanda di riscatto del diploma conservatoriale non possa essere accolta, in quanto i pregressi diplomi, rilasciati dai Conservatori e conseguiti dopo un percorso di studi a cui si era ammessi con licenza di 5° elementare, non sono riscattabili ai fini pensionistici.
Ora, la mancata concessione del riscatto oneroso, per il citato percorso accademico, ha determinato l’archiviazione della domanda di pensione d’anzianità.
Posso valutare, a questo punto, un ricorso per domandare la riscattabilità degli anni di durata legale del percorso conservatoriale, anche in virtù dell’equiparazione del titolo Afam al diploma accademico di II livello?
Studio legale Esposito/Santonicola
Gentile docente, la risposta al suo quesito è affermativa.
Come noto i diplomi accademici ante riforma (legge n. 508 del 21 dicembre 1999) sono rientrati in AFAM. Le esponiamo il nostro ragionamento:
Titoli validi per l’ammissione al concorso, secondo il regime normativo dell’epoca e per l’insegnamento di educazione musicale, erano:
a) laurea in lettere con indirizzo in musicologia;
b) laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.);
c) diploma conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato, in aggiunta al diploma di Scuola secondaria di secondo grado (da lei posseduto).
Se la normativa considerava allo stesso modo laurea e diploma conservatoriale, ai fini dell’ammissione alla docenza di ruolo, scuola statale, si ritiene illegittima una mancata equiparazione, sotto l’aspetto previdenziale, intesa quale omesso riconoscimento degli anni di studio.
Posto che il percorso accademico presso il Conservatorio ha natura universitaria, che il diploma di pianoforte costituiva titolo necessario per l’accesso al ruolo organico quale insegnate di Educazione Musicale nella scuola media, si ritiene illegittimo non prevedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studio per il conseguimento del diploma di Conservatorio, laddove congiunto al diploma di maturità.
Nella competente sede giudiziaria sarà possibile domandare, in conclusione, la condanna dell’INPS al ricalcolo dell’assegno pensionistico.