La questione inerente la rettifica dei punteggi per il personale Ata e conseguente licenziamento risulta particolarmente complessa: spesso, infatti, all’Inps non figurano i contributi, seppur questi siano stati versati.
Procedura rettifica punteggio personale Ata terza fascia
In merito al controllo del punteggio, questo viene effettuato dalle segreterie scolastiche solamente all’attribuzione del primo incarico di supplenza. È necessario che l’ufficio provveda a regolarizzare il cassetto previdenziale nel caso in cui questo non riporti per intero i contributi versati.
Cosa si può fare, dunque, nel caso in cui venga appurato il mancato versamento dei contributi? La scuola sarà chiamata ad emettere un decreto di rettifica punteggio con la conseguente ricollocazione nella corretta posizione nelle graduatorie e l’eventuale cessazione immediata della supplenza (se non più avente titolo).
Servizi valutabili
Occorre rammentare che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato. In ogni caso, vale quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi per i quali è prevista esclusivamente la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili. Rappresentano un’eccezione quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il servizio svolto nelle scuole paritarie deve essere stato retribuito con regolare busta paga e relativo versamento dei contributi per far sì che possa essere correttamente valutato.