Docenti assenti, come avviene la sostituzione?

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Uno dei problemi che ogni anno la scuola si trova ad affrontare per l’intero periodo delle attività didattiche riguarda la sostituzione dei docenti assenti: qualora un insegnante si dovesse assentare per uno o pochi giorni è possibile procedere con la nomina di un supplente esterno? Quale misura adottare per coprire le ore di servizio del docente temporaneamente assente? Vediamo come le scuole spesso gestiscono queste criticità e come invece dovrebbero operare.

Consuetudine delle sostituzioni dei docenti assenti

Nelle scuole può verificarsi che giornalmente ci siano uno o più docenti assenti: questo costituisce un grande problema poiché la sostituzione crea tante difficoltà, soprattutto a seguito dell’eliminazione delle ore a disposizione con la riforma Gelmini nel 2009/10.

I dirigenti scolastici e loro collaboratori spesso sono ricorsi e ricorrono a rimedi non ottimali e pienamente regolari che con il tempo sono diventati cattive consuetudini: ad. es. la distribuzione nelle classi degli alunni, o l’affidare all’insegnante di ed. fisica la classe scoperta durante la propria ora di attività in palestra. Tutto questo in epoca anti covid, poiché adesso anche simili cattive abitudini non possono essere assolutamente adottate.

Spesso ai docenti di sostegno è richiesto di allontanarsi dal proprio alunno e dalla rispettiva classe per coprire il collega assente: questo comporta il diritto dell’alunno con disabilità di essere supportato. Altre volte alcune scuole risolvono il problema con l’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata delle classi scoperte: ma anche questo sistema non potrebbe sussistere, in quanto potrebbe venir meno il diritto allo studio per gli alunni.

Normativa di riferimento

Il comma 85, art 1 della legge n.107/2015 stabilisce che per supplire i docenti assenti fino a 10 giorni il DS può ricorrere all’organico dell’autonomia: questo anche per gradi diversi da quello di titolarità. Tuttavia tale possibilità deve essere commisurata a quanto deliberato dal Collegio Docenti in merito all’utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia. In base all’art. 28, comma 1 del CCNL in vigore, infatti, sono utilizzabili per le supplenze solo le ore non programmate nel PTOF: si fa riferimento quindi alle ore non destinate ad attività di potenziamento e a quelle di tipo organizzativo.

Cosa può fare il DS

Per sostituire i docenti assenti temporaneamente, il DS può procedere nel seguente modo:

  • Utilizzare gli insegnanti in soprannumero o con ore a disposizione (ormai mosche bianche nelle scuole con la proliferazione delle COE)
  • Ricorrere ai docenti con ore in contemporaneità nella scuola primaria
  • attribuire al personale in servizio nella scuola fino un massimo di 6 ore eccedenti settimanali previa disponibilità per un max di 15 giorni. La retribuzione di tali ore spetta al FIS (art. 7, comma 3, del DM n. 131 del 13/06/2007).

In mancanza di risorse interne, il DS può procedere con la nomina di un supplente: ciò anche se il titolare si assenta per meno di 5 giorni nella scuola primaria e 15 nella secondaria.

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