Dottorato di ricerca: Tribunale di Rimini nega valore abilitante

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Arriva dalla giustizia ordinaria un primo importantissimo orientamento sulla questione del dottorato di ricerca e sull’equivalenza e l’abilitazione all’insegnamento. Nei gruppi social dedicati al reclutamento degli insegnanti di scuola secondaria si erano sviluppate discussioni molto accese che avevano visto gli abilitati discutere animatamente relativamente ai ricorsi presentati dai dottori di ricerca che chiedevano l’ammissione al concorso riservato.

Rigetto del ricorso

Il Tribunale di Rimini ha sentenziato dietro ad un ricorso presentato da un docente che aveva impugnato il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 per accedere alla II fascia. Nel contributo offerto dall’Avv. Marco Barone su Orizzonte Scuola, vengono riportate le motivazioni alla base della sentenza di rigetto emessa dal giudice ordinario. Sinteticamente viene scritto che il dottorato di ricerca non conferisce le necessarie conoscenze psico-pedagogiche per consentire l’equiparazione ai percorsi abilitanti TFA-PAS.

Nessuna norma

“Non vi sono infatti disposizioni di legge o ricostruzioni interpretative che consentano di equiparare il Dottorato di Ricerca all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto. (….) – Consiglio di Stato sentenza N. 02264/2018 ; conforme Sezione Sesta – Ordinanza 18/12/2017 n. 5556 : ” …a) il comma 110 dell’art. 1 della L. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo; b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse…. in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria il Ministero legittimamente non ha consentito di partecipare al concorso in questione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. (…)

Né può influire sulla decisione della presente causa l’ordinanza n. 04138\2018 in data 3\09\2018 del CdS che nelle more ha consentito in sede cautelare al ricorrente l’ammissione con riserva al concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta. Ufficiale n. 14 del 16.02.2018 avente ad oggetto ” CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ” con la seguente motivazione che non investe in alcun merito il merito della questione giuridica di cui è causa : ” …Considerato che, con separata ordinanza emessa nel giudizio n.5233 del 2018 la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento dei concorsi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 ;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio e che quindi sono applicabili i principi espressi in Ad. Plen. ordinanza 15 ottobre 2014 n.28 ; considerato che, nelle more , appare necessario tutelare la posizione delle parti appellanti consentendo alle stesse la partecipazione al concorso tramite ammissione con riserva…”

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