Decreto scuola e vincolo quinquennale: emergono profili di incostituzionalità

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Il Decreto Scuola è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma non mancano le polemiche per i suoi contenuti. Uno degli aspetti più contestati è, senza dubbio, il vincolo di 5 anni dall’immissione in ruolo, sia per quanto riguarda il trasferimento che per assegnazione provvisoria: sono già emersi dei profili di incostituzionalità che potrebbero essere presi in considerazione dalla Consulta.

Profili di incostituzionalità nel vincolo quinquennale previsto dal Decreto Scuola

È noto, infatti, come la Costituzione italiana e la legge 151/2001 riconoscano il diritto alla genitorialità e al ricongiungimento familiare. Il personale scolastico, proprio secondo quanto stabilito dalla legge 151/2001, può beneficiare della possibilità di svolgere il proprio servizio in un’istituzione scolastica vicina a quella di un familiare che può essere il coniuge, un convivente, un figlio o un genitore. L’assegnazione provvisoria, della durata di 1 anno, agevola in tal senso il personale scolastico.
Il Decreto Scuola, però, è andato a riscrivere l’articolo 399, al comma 3 del Testo Unico del Decreto legislativo N. 297 del 1994, andando a prevedere un vincolo quinquennale. Il personale immesso in ruolo, quindi, potrà richiedere trasferimento o assegnazione provvisoria solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettivo servizio. Il Ministero dell’Istruzione non riconoscerà nemmeno il diritto all’assegnazione temporanea, istituto di cui possono fruire tutti i dipendenti PA.

Una questione che è stata già oggetto di contenziosi

Occorre sottolineare come l’articolo 42 della summenzionata legge 151 prevede che il lavoratore genitore di figli con età compresa tra 0 e 3 anni ha diritto a richiedere per un periodo non superiore a 3 anni, di svolgere la propria attività lavorativa in una sede che si trovi nella stessa provincia o nella stessa regione (subordinatamente all’esistenza di un posto disponibile e previo consenso dell’amministrazione di appartenenza) nella quale lavora l’altro genitore.
Si tratta di una questione, quella relativa al mancato riconoscimento dell’assegnazione temporanea, che in passato è stata già oggetto di contenziosi: diverse sentenze hanno dato ragione agli insegnanti con figli di età inferiore ai 3 anni.

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