Sentenza Tribunale Prato su Dirigenti Scolastici che usufruiscono dei benefici ex art. 33 Legge 105
Sentenza Tribunale Prato su Dirigenti Scolastici che usufruiscono dei benefici ex art. 33 Legge 105

Il Decreto Scuola è stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma non mancano le polemiche per i suoi contenuti. Uno degli aspetti più contestati è, senza dubbio, il vincolo di 5 anni dall’immissione in ruolo, sia per quanto riguarda il trasferimento che per assegnazione provvisoria: sono già emersi dei profili di incostituzionalità che potrebbero essere presi in considerazione dalla Consulta.

Profili di incostituzionalità nel vincolo quinquennale previsto dal Decreto Scuola

È noto, infatti, come la Costituzione italiana e la legge 151/2001 riconoscano il diritto alla genitorialità e al ricongiungimento familiare. Il personale scolastico, proprio secondo quanto stabilito dalla legge 151/2001, può beneficiare della possibilità di svolgere il proprio servizio in un’istituzione scolastica vicina a quella di un familiare che può essere il coniuge, un convivente, un figlio o un genitore. L’assegnazione provvisoria, della durata di 1 anno, agevola in tal senso il personale scolastico.
Il Decreto Scuola, però, è andato a riscrivere l’articolo 399, al comma 3 del Testo Unico del Decreto legislativo N. 297 del 1994, andando a prevedere un vincolo quinquennale. Il personale immesso in ruolo, quindi, potrà richiedere trasferimento o assegnazione provvisoria solo dopo che siano trascorsi 5 anni di effettivo servizio. Il Ministero dell’Istruzione non riconoscerà nemmeno il diritto all’assegnazione temporanea, istituto di cui possono fruire tutti i dipendenti PA.

Una questione che è stata già oggetto di contenziosi

Occorre sottolineare come l’articolo 42 della summenzionata legge 151 prevede che il lavoratore genitore di figli con età compresa tra 0 e 3 anni ha diritto a richiedere per un periodo non superiore a 3 anni, di svolgere la propria attività lavorativa in una sede che si trovi nella stessa provincia o nella stessa regione (subordinatamente all’esistenza di un posto disponibile e previo consenso dell’amministrazione di appartenenza) nella quale lavora l’altro genitore.
Si tratta di una questione, quella relativa al mancato riconoscimento dell’assegnazione temporanea, che in passato è stata già oggetto di contenziosi: diverse sentenze hanno dato ragione agli insegnanti con figli di età inferiore ai 3 anni.