Assegno Unico 2022, Circolare INPS: istruzioni domanda e calcolo importi (Tabelle e PDF)

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Assegno Unico 2022, l’INPS ha pubblicato, in data 9 febbraio 2022, la Circolare N. 23 avente come oggetto ‘Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti’.

Si fa riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, che ha istituito l’Assegno Unico per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La misura spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Assegno Unico 2022, nuova Circolare INPS N. 23 del 9 febbraio: istruzioni per la domanda e calcolo degli importi

L’Assegno – si legge nella nuova Circolare – è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. 

Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021 si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184). 

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo in commento, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. 

Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione: 

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226); 
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008); 
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270). 

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano. In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dal citato articolo 2.

Nella nuova Circolare, tra l’altro, vengono esposti i criteri per la determinazione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico e le maggiorazioni previste (con tabelle esemplificative). Nel documento trovano spazio anche le modalità per fare domanda, i termini per la presentazione e la decorrenza dell’Assegno Unico oltre al calcolo della rata mensile di assegno spettante.

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