Bandi asili nido e classi di concorso: le risposte ai vostri quesiti (8 ottobre)

Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it.

Le risposte ai vostri quesiti

1° QUESITO

Laura – Buongiorno, sono una ragazza diplomata al Liceo delle Scienze Sociali e laureata in Lingue e Letterature Straniere. Vorrei chiederLe se gentilmente può indicarmi quali sono i requisiti per lavorare negli asili nido, quando escono i bandi e su quale pagina/piattaforma in particolare (le modalità in generale). La ringrazio in anticipo per l’attenzione. Distinti saluti.

L. Scandura – Gentile lettrice, con la legge Iori del 29/12/2017, l’unica figura autorizzata a lavorare come insegnante negli asili nido è l’educatore socio-pedagogico, titolo che si consegue con la laurea triennale in Scienze dell’Educazione (classe L-19).

Per maggior completezza, bisogna aggiungere che la legge Iori prevede una fase transitoria che consente di conseguire il titolo attraverso percorsi accademici ad hoc (della durata inferiore ad un anno e validi per il conseguimento di 60 CFU).

Come indicato dalla suddetta legge, per accedervi, è necessario possedere i seguenti requisiti:

a)  inquadramento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche  a  seguito  del  superamento  di  un  pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 

b)  svolgimento  dell’attività  di  educatore  per  non  meno  di  tre  anni,  anche  non  continuativi,  da  dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai  sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

c) diploma  rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale”.

Infine, acquisiscono  la  qualifica  di  educatore  professionale  socio-pedagogico  coloro  che,  “alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato  negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età  superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di  servizio,  ovvero abbiano almeno venti anni  di  servizio”.

Per quanto riguarda i bandi e le modalità di assunzione, può trovare tutte le informazioni nel sito di ciascun comune.

2° QUESITO

Eleonora – Salve, avrei bisogno di chiarimenti in merito alla legge. Sono sottoposta a chemioterapia e beneficio della L104/92. Fino a dicembre, per certo, avrò bisogno della terapia. Mi chiedo e Vi chiedo: se (spero), terminerò le cure, ma certamente non i controlli, devo rientrare al lavoro o posso ancora prendere un periodo di “malattia”? Grazie per l’attenzione.

L. Scandura – Gentile lettrice, premesso che il rientrare o meno dipende dal suo stato di salute e sarà il medico a stabilire il periodo di malattia, dal punto di vista giuridico, il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per un determinato periodo (chiamato “comporto”), durante il quale il dipendente non potrà essere licenziato. Se l’assenza si protrae oltre tale periodo, il datore può licenziare il dipendente. Sono escluse dal periodo di comporto le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita, i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie, nonché i giorni di assenza per effettuare periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie certificate. Se rientra in una di queste categorie, certificate dal suo medico, tali assenze sono escluse dal periodo di comporto.

3° QUESITO

Mara – Buongiorno sono una laureanda nella magistrale di letterature moderne (LM-14). Ho già una laurea triennale in lingue e letterature straniere. Volevo sapere se fosse possibile con i crediti richiesti accedere alle classi di concorso per l’insegnamento di una lingua straniera nella scuola superiore di II grado, mi sorge il dubbio avendo una triennale in lingue ma una magistrale in letterature moderne. Se sfortunatamente non sapeste darmi una risposta certa, potreste gentilmente indirizzarmi verso qualcuno che possa gentilmente aiutarmi. Resto in attesa di una vostra risposta. Vi ringrazio per la vostra disponibilità.

L. Scandura – Gentile lettrice, la sua laurea magistrale in letteratura moderne (LM-14) non le consente l’insegnamento di una lingua straniera in quanto non è un titolo d’accesso per questa classe di concorso,  né lo è la laurea triennale in lingue. In base al DM 259/2017 allegato A, costituiscono titolo d’accesso le seguenti lauree:

LM 36-Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia

LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane

LM 38-Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione

LM 39-Linguistica

LM-94-Traduzione specialistica e interpretariato

La invitiamo comunque a leggere il suddetto DM perché contiene altri requisiti. In ogni caso, per richiedere ulteriori informazioni, può contattarmi privatamente al numero 392-6225285.

4° QUESITO

Teresa – Salve, volevo chiedere chi ha tutti i crediti necessari per accedere al concorso può fare domanda nelle scuole private attraverso la messa a disposizione o come condizione necessaria deve essere iscritto in terza fascia? Grazie. Distinti saluti.

L. Scandura – Gentile docente, tutti coloro che hanno titolo ad insegnare in base al DPR del 14/feb/2016 n. 19 e DM 259/2017, possono presentare domanda. Non è necessario l’inserimento in terza fascia.

Supplenza e invalidità civile: le risposte ai vostri quesiti (1 ottobre)

Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it.

Le risposte ai vostri quesiti

1° QUESITO

Piero – Salve, sono un docente tecnico-pratico. Ho preso servizio da 2 giorni su una malattia fino al 10 di ottobre. Questa mattina mi è arrivata una convocazione da un’altra scuola, per una supplenza su un congedo fino al 21 dicembre. Io volevo lasciare la supplenza più corta per accettare quella più lunga, dato che è migliorativa, ma la segretaria mi ha detto che non posso farlo. Vorrei sapere se ha ragione e, in caso contrario, come posso far valere il mio diritto.

Scandura L – Gentile docente, la segretaria ha ragione: non è possibile lasciare una supplenza fino al 10 ottobre per una fino al 21 dicembre, in quanto l’art. 8 comma 2 del D.M. 131 del 13 giugno 2007 stabilisce che “fino al 30 aprile è possibile lasciare una supplenza, se essa non è fino al termine delle lezioni o oltre, per un incarico di durata fino al termine delle lezioni o oltre.”

2° QUESITO

Anonimo – Gentile Redazione, sono un dipendente del MIUR con invalidità civile a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento. Ho diritto a 30 giorni di congedo, ma non capisco perché mi vengano applicate le decurtazioni di chi è in malattia.

Scandura L – Gentile lettore, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito analogo facendo evincere che i giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 art. 3 comma 2.

Terza fascia ATA, congedo straordinario e chiarimento su busta paga: risposte ai vostri quesiti (24/9)

Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it. 

Le risposte ai vostri quesiti

1° QUESITO

Veronica – Salve, sono stata commissario esterno agli esami di Stato 2018, sono docente di scuola privata paritaria quindi risulto estranea all’amministrazione, sto aspettando il pagamento, alla mia richiesta di avere la busta paga, mi è stato detto che la scarico da NoiPA, Non essendo registrata su NoiPA non posso vedere il cedolino, quindi la mia domanda è questa, come posso avere la busta paga o il documento con riportate tutte le trattenute e i dati del compenso? A chi devo chiedere? Grazie. In attesa di un Sua risposta le porgo cordiali saluti.

Scandura L. – Gentile docente, lei non ha specificato se è stata nominata commissaria interna presso il suo istituto paritario o esterna presso un’altra scuola. In ogni caso, gli istituti paritari vengono abbinati agli istituti superiori statali per consentire il pagamento dei compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli Esami di Stato. Quindi, se lei era commissaria interna deve andare nella scuola statale abbinata e vedere se la segretaria le ha aperto una posizione in NOIPA attribuendole un numero di partita. Se lei ha svolto esami in un’altra scuola statale, deve andare in quest’ultima per fare la stessa verifica. Se le è stata aperta la posizione, può registrarsi al portale NOIPA, altrimenti può andare alla ragioneria territoriale dello Stato, situata nella provincia dove ha fatto esami, per chiedere copia della busta paga.

2° QUESITO

Anonimo – Salve, sono un’insegnante di scuola primaria con incarico annuale da Gae, vorrei sapere la procedura per richiedere il congedo straordinario dei 2 anni, prevista dalla legge 104 (ovviamente già ho il decreto rilasciato dall’Asl competente art.3 comma.3). Deve fare tutta la segreteria? O devo fare io domanda all’INPS? Nell’attesa vi ringrazio affettuosamente.

Scandura L. – Gentile docente, è sufficiente recarsi presso la segreteria del personale della sua scuola, chiedere il modulo specifico e compilarlo, allegando la documentazione richiesta. Poi sarà la segreteria a trasmettere tutto all’INPS.

3° QUESITO

Nicolò – Salve, sono un aspirante ATA III fascia per i profili CS, AA, AT. Qualora dovessi accettare una supplenza per CS, maturare i 24 mesi di servizio e quindi passare in prima fascia per il profilo di CS. 

1. Visto che lavorando come CS si matura pure punteggio sia come AA che come AT pari a 0,1 per ogni mese di supplenza di CS, quindi aumenterebbe il punteggio degli altri due profili, si può essere in contemporanea sia in Prima fascia come CS ed in terza come AA e AT?

2. In prima fascia come CS si matura pure punteggio per gli altri due profili AA e AT in III fascia?

3. Qualora si maturi pure il punteggio per i profili AA e AT in terza fascia ed io dovessi avere un incarico annuale come CS essendo poi in prima fascia, e dovessi avere in corso di a.s. una supplenza o di AA o di AT, potrei lasciare l’incarico in quell’anno per andare a coprire la supplenza III fascia di AA o di AT? 

Scandura L. – Gentile lettore, rispondo per ordine alle sue domande:

1. Se lei matura i 24 mesi di servizio come CS ha diritto all’inserimento nella graduatoria 24 mesi ai sensi dell’art 554 comma 2 del D.lgs 297/1994. In questo caso, lei accede alla graduatoria 24 mesi per CS, mentre rimane in terza fascia per i profili di AA e AT. Riguardo al punteggio, per ogni mese di servizio nello Stato come CS lei matura 0,1 nei profili AA e AT.

2. Se lei è inserita in prima fascia come CS, pero accetta un incarico da terza fascia come AA oppure AT, questo servizio le vale 0,15 punti ogni mese.

3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie 24 mesi non ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne un’altra attribuita sulla base delle graduatorie di istituto.

Calcolo punteggio e partecipazione concorso abilitati: le risposte ai vostri quesiti (17 settembre)

Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dall’Associazione Docenti MSA, nella quale risponderemo – di volta in volta – ai quesiti più comuni che i lettori ci pongono. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it. 

Le risposte ai vostri quesiti

1° QUESITO

Lisa – Buonasera, sono diplomata presso l’Accademia di Belle Arti (a.a.2001/2002), sono in terza fascia di istituto, non abilitata, senza 24 CFU, ma con anni di servizio. Sapete dirmi se posso partecipare al concorso abilitati? Oppure ad altri concorsi appositi?

Scandura L. – Gentile dottoressa, lei non poteva partecipare al concorso abilitati poiché non è abilitata. Infatti il bando pubblicato in (GU n.14 del 16-02-2018) all’art. 3 comma 1 recita: “Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo,  sono ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente  decreto  i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento  in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo  o  di secondo grado, o, per i soli posti di  sostegno,  che  aggiungano  al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i  medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017”.

Potrà invece partecipare al concorso previsto dal D. lgs. 59/2017 per coloro che non hanno l’abilitazione, a patto che lei consegua i 24 CFU prima del termine del bando.  C’è da dire che siamo in un momento di transizione dove non sono chiare le idee del ministro. Sembra, infatti, che questo concorso sia in “stand by”. Quindi stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi, anche al fine di non tradire le aspettative dei precari. Segua l’evoluzione degli eventi sulla testata giornalistica.

2° QUESITO

Maria – Buongiorno, vorrei avere delle delucidazioni in merito al calcolo del punteggio per quanto riguarda le scuole in zone svantaggiate (nel mio caso si tratta di scuole di montagna o comunque sopra i 600 m slm): il punteggio viene raddoppiato solo in caso di incarico annuale o anche per supplenze brevi? Viene calcolato doppio solo per il servizio alla scuola primaria o è valido anche per la scuola dell’infanzia? Questa normativa era decaduta nel 2007, ma mi sembra di capire che sia stata reintegrata dal 2016. So che rispondere a domande di questo tipo non è di vostra competenza, ma se potete anche solo indirizzarmi verso qualcuno a cui chiedere ve ne sarei grata.

Scandura L.Partiamo dai riferimenti normativi. La L. 90/1957 aveva previsto benefici a favore dei docenti in servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

– plessi scolastici ubicati in comuni considerati montani, ai sensi della Legge 657/1957

– scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

La tabella allegata al D.L. 97/04 (conv. in l. 143/04) al punto B.3, lett. h) aveva previsto la valutazione in misura doppia per il servizio prestato nelle scuole di montagna con le caratteristiche di cui alla L. 90/1957.

Con la legge finanziaria 296/06, art. 1, comma 605 lettera c, viene abrogata la disposizione citata, con decorrenza a partire dal 1° settembre 2007.  Inoltre, anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della summenzionata disposizione “nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse”.

Pertanto, il doppio punteggio non è attribuibile già a partire dall’anno scolastico 2007/2008, in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge.

Molto probabilmente gli articoli si riferivano al CCNI 2016/17 sulla mobilità, che in base alla tabella di valutazione allegata nelle note esplicative (nota 1 per quanto riguarda il servizio di ruolo e nota 4 per quanto riguarda il servizio pre-ruolo) viene stabilita la possibilità per gli insegnanti della scuola primaria, di raddoppiare il punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna.

3° QUESITO

Anonimo – Buongiorno, ho fatto la domanda come Ata nella provincia di Milano, ho due domande da fare: come mai nel punteggio dei titoli per il diploma (che io penso valga 10 punti), mi sono stati attribuiti punti 7,67? Ho 3 figli con la 104, come mai non risultano come punteggio e come faccio a renderlo noto? C’è una graduatoria a parte? Grazie e buona giornata.

Scandura L. – Gentile lettore, le tabelle di valutazione per le graduatorie di terza fascia del personale ATA 2017-2020 sono riportate nel Decreto ministeriale 640/17. In particolare, nella tabella A/5 per i collaboratori scolastici, il voto del titolo di accesso viene rapportato in decimi, quindi se lei per esempio ha conseguito un diploma con voto finale pari a 46/60, le verrà attribuito 7,67 punti come titolo.

Per quanto riguarda i figli invalidi, questi non attribuiscono alcun punteggio aggiuntivo, ma lei avrà solo una preferenza da inserire nella sezione F1 della domanda presentata alle scuole.

Comunque ricordiamo a tutti i lettori che, in caso di punteggio non correttamente riconosciuto, è possibile produrre reclamo motivato, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 640 del 30/08/2017, al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Entro il suddetto termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

4° QUESITO

Cinzia – Buongiorno, vorrei sapere se il Miur ha disposto direttive circa il servizio svolto da prima fascia d’istituto con riserva. Quest’anno, dopo il depennamento per sentenza negativa definitiva, si resterà al 30/06/2019, ma il servizio svolto sarà valutabile o annullato? Grazie. Cordiali saluti

Scandura L. – Gentile Cinzia, ad oggi non abbiamo nessuna indicazione da parte del Miur. Il mio consiglio è, se possibile, accettare incarichi di seconda fascia. Qualora non fosse possibile, nel momento che il suo contratto fosse rescisso, sarebbe opportuno presentare un’istanza di conciliazione o di arbitrato ai sensi del CCNL volta ad ottenere il riconoscimento del punteggio per il servizio svolto e, in caso di rigetto, eventualmente si potrà valutare se ricorrere al Giudice del Lavoro territorialmente competente.

Risposte ai vostri quesiti, 9/9: ‘Permessi retribuiti e punteggio abilitazione’

Nei giorni scorsi Scuolainforma ha reso noto a tutti i suoi lettori l’apertura di due utilissime rubriche: “L’Avvocato risponde” e “Le risposte ai vostri quesiti“. La prima ha carattere esclusivamente normativo e le questioni saranno affrontate di volta in volta attraverso la preziosa consulenza legale dello Studio Santonicola; la seconda, invece, curata dall’Associazione Docenti MSA, cerca di fare luce sulle questioni più comuni che interessano il mondo della scuola in generale.

Le due rubriche avranno cadenza settimanale e sono state pensate esclusivamente per fornire ai nostri lettori/colleghi un servizio di consulenza esclusivamente gratuito.

Durante quest’ultima settimana in Redazione sono giunti parecchi quesiti. In questo primo articolo rispondiamo a due domande che ci hanno particolarmente colpito per l’oggetto delle richieste.

Per eventuali domande o consulenze, potete scriverci ai seguenti indirizzi telematici: faq@scuolainforma.it e legale@scuolainforma.it

Risposte ai vostri quesiti – il 1° Quesito: “Avrò diritto ai permessi retribuiti per la prova concorsuale anche se assunta da II Fascia?”

Annarita – Gentile Redazione, sono una docente e, in base alla mia posizione in graduatoria, a breve sarò assunta con contratto a tempo determinato da seconda fascia delle graduatorie di Istituto. Vorrei sapere se ho diritto ai permessi retribuiti per sostenere la prova concorsuale. Grazie.

SL  –  Gentile Annarita, in base a quanto definito nel CCNL 2006-2009 della Scuola agli articoli 15 e 19, il dipendete ha diritto a 8 giorni di permesso per anno per la partecipazione a concorsi od esami. Esistono 2 articoli perché viene fatta una distinzione tra personale a tempo indeterminato (art. 15) e personale a tempo determinato (art. 19).

L’art. 15 comma 1 cita: “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”
Quindi, per il personale con contratto tempo indeterminato gli 8 giorni sono interamente retribuiti.

L’art. 19 comma 7 cita: “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi
compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio
.” Il personale a T.D. ha quindi diritto agli 8 giorni di permesso, ma non sono retribuiti, con l’aggravante che questi permessi interrompono il servizio.

Ritornando al suo quesito, lei ha diritto ai permessi per partecipare al concorso, compresi eventuali giorni per il viaggio, pero, data la natura del suo contratto a tempo determinato, tali permessi non sono retribuiti.

Risposte ai vostri quesiti – Il 2° Quesito: è corretto il Punteggio dell’abilitazione dopo il mio inserimento in II Fascia?

Mario – Gentile Redazione, sono un docente da poco inserito in seconda fascia. Ho conseguito l’abilitazione in Spagna per lingua Inglese e sono iscritto in una graduatoria delle Comunidades Autónomas. Dopo circa un anno ho ottenuto il riconoscimento dal MIUR e, in fase di inserimento in seconda fascia, mi è stato attribuito un punteggio per l’abilitazione pari a 52. Vorrei sapere se questo punteggio è calcolato correttamente. Grazie.

SL – Gentile Mario, ho qualche difficoltà a rispondere al suo quesito perché mancano alcuni dati. In primo luogo, le comunico che questa informazione è reperibile nell’allegato A del DM 374/2017. Inoltre, suppongo che lei abbia svolto un percorso annuale, a cui nel punto A4 dell’allegato A vengono attribuiti 42 punti. A questi vanno sommati i punti relativi al voto di abilitazione, come indicato al punto A1 del medesimo allegato. Quindi, se il voto della sua abilitazione è compreso tra 86 e 90 centesimi (equivalente a 10 punti in graduatoria) il suo punteggio è corretto.