Nuovo CCNL 2018: cosa cambia nelle sanzioni disciplinari e il licenziamento

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L’articolo 29 del CCNL 2016-18, è dedicato alla “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”: qui vengono introdotte delle novità in materia di licenziamento e sanzioni disciplinari. L’articolo 29/1 del Contratto, rinvia la definizione dei tipi di infrazioni disciplinari e delle sanzioni ad una specifica sessione negoziale, che dovrà concludersi entro luglio 2018. Ma nel frattempo, sono state introdotte delle modifiche, o integrazioni, alla disciplina attuale. In quali casi, quindi, un docente può essere licenziato?

Licenziamento, le cause secondo il nuovo CCNL

Al momento, fino alla conclusione della negoziazione sulla “Disciplina” che riguarda sanzioni e licenziamento, resta vigente quanto stabilito dal D.lgs. n. 297/1994. Tale norma, però è integrata da 2 lettere, la g) e la h). Il CCNL dispone:

“Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, conle seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

Motivi di licenziamento per i docenti

Allo stato attuale, quindi, i motivi di licenziamento del personale docente risultano essere quelli previsti all’articolo 498 del D.lgs. 297/94 e le due lettere integrate dal nuovo CCNL. Li elenchiamo di seguito:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità;

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

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