Supplenze ATA 2018/19: convocazione e sanzioni previste
Supplenze ATA 2018/19: convocazione e sanzioni previste

Le supplenze ATA 2018/19 continuano: come avvengono le convocazioni? Quali sanzioni sono previste in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono? Di seguito le informazioni che rispondono a queste domande.

Convocazione supplenze ATA 2018/19

Il sistema adottato per le convocazioni delle supplenze ata 2018/19 prevede che venga inviato all’aspirante una e-mail con avviso di ricevimento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda (PEC o posta elettronica tradizionale) contenente i dettagli della supplenza, ovvero:

  • dati relativi alla supplenza: inizio, durata, orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • giorno e ora entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • recapiti per poter contattare la scuola da parte degli aspiranti;

Se si tratta di convocazione multipla (diretta a più aspiranti) deve inoltre essere indicato:
– l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri;
– la data di assegnazione della supplenza, di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti i non assegnatari della supplenza, possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Supplenze pari o superiori a 30 giorni

In questi casi, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta, e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio. In casi di impossibilità ad utilizzare la piattaforma, la convocazione può avvenire anche telefonicamente o per telegramma.

Quando sono previste sanzioni

Sono previste sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono delle supplenze ATA. In caso in cui esista un giustificato motivo, comprovato da documentata richiesta dell’interessato (Art. 7 comma 5), la sanzione non si applica.

– Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:

  1. da graduatorie permanenti (24 mesi): la sanzione prevede che non si venga più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto;
  2. da graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni.

– Mancata presa di servizio dopo aver accettato la nomina:

  1. da graduatorie permanenti (24 mesi): la sanzione prevede che non si venga più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto ;
  2. da graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni.

– Abbandono della supplenza:

  1. da graduatorie permanenti (24 mesi): la sanzione prevede che non si venga più ottenere supplenze, conferite sia dalle graduatorie permanenti che dalle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso;
  2. da graduatorie d’istituto e da MAD: non si possono più ottenere supplenze, conferite sia dalle graduatorie permanenti che dalle graduatorie di circolo e di istituto e da MAD, per l’anno scolastico in corso.

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