Scuola, concorso straordinario docenti sostegno: focus su requisiti e ammissione con riserva

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In merito al concorso straordinario riservato ai docenti che possono vantare almeno 3 annualità di servizio tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020, occorre chiarire alcuni punti in merito alla partecipazione ai posti di sostegno. Quali sono i requisiti per concorrere alla procedura per i posti di sostegno? Vediamoli in dettaglio.

Concorso straordinario per i posti di sostegno, requisiti

Potranno partecipare i docenti che possiedono gli stessi requisiti richiesti per i posti comuni, pertanto, come già detto, le 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come anno scolastico (servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini). Il servizio su posto di sostegno in assenza di specializzazione viene considerato valido ai fini della partecipazione al concorso straordinario per la classe di concorso, fermo restando l’aver svolto almeno un anno di servizio, sempre tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si intende concorrere.
Inoltre, occorre essere in possesso, per la cdc in questione, del titolo di studio previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del suddetto decreto.
Naturalmente, per candidarsi ai posti di sostegno sarà necessario l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione. Saranno ammessi con riserva alla procedura i specializzandi che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020.

Partecipazione al concorso straordinario con riserva

Saranno ammessi con riserva alla procedura anche tutti coloro che raggiungono le tre annualità di servizio unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico in corso. Per la valutazione delle annualità di servizio, si applica quanto indicato dall’articolo 11, comma 14, della Legge 124/1999, dove si intende svolto per un anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Per i candidati ammessi con riserva, la stessa è sciolta negativamente qualora tali condizioni non vengano soddisfatte entro il 30 giugno 2020.
Ciascun docente potrà candidarsi alla procedura straordinaria in un’unica regione, sia per una classe di concorso che per il sostegno. Dovrà essere chiarita la questione della partecipazione possibile per una classe di concorso e per il sostegno per ciascun grado di scuola (per esempio, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

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