Decreto Ministero Istruzione per istituzione fasce aggiuntive: come fare domanda e scadenze

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La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina ha firmato il decreto n.40 del 27 giugno scorso che istituisce le fasce aggiuntive alle graduatorie di concorso.

L’istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso straordinario primaria e infanzia e alle graduatorie regionali del concorso della secondaria Ã¨ stata introdotta dal Decreto legge 126/2019, convertito dalla Legge 159/2019.

In sostanza, i docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari del 2016  possono, dietro presentazione di una domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva al concorso straordinario primaria e infanzia e al concorso 2018 della secondaria. Vediamo, in dettaglio, i contenuti del Decreto Ministeriale.

Decreto fasce aggiuntive graduatorie concorsi: destinatari e requisiti di accesso alla procedura 

Possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito regionali anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria in cui sono inseriti, i soggetti che, all’atto di emanazione del presente decreto, risultano

  • a. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 105; b. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 106; 
  • c. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 107; 

I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono partecipare alla procedura. L’inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso. 

Istanza di inserimento in fascia aggiuntiva, termini e modalità di presentazione

I candidati possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva a pena di esclusione, in una sola regione per ciascuna graduatoria di merito o elenco aggiuntivo in cui risultano collocati. Il candidato che intende chiedere l’inserimento per più graduatorie o elenchi aggiuntivi per i quali ha titolo ai sensi dell’articolo 3, presenta un’unica istanza con l’indicazione, per ciascuna procedura concorsuale, della regione nella cui fascia aggiuntiva intende essere collocato. 

I candidati presentano l’istanza di inserimento esclusivamente in modalità telematica, a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 

La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza.

Compilazione delle fasce aggiuntive regionali

Ciascun USR, acquisite le istanze di propria competenza, ne verifica l’ammissibilità e procede alla compilazione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali relative ai concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

I candidati sono inseriti, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie o elenchi aggiuntivi regionali di provenienza, nella fascia aggiuntiva regionale corrispondente alla tipologia di posto, classe di concorso e grado di istruzione per i quali hanno concorso. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dichiarate nell’istanza di partecipazione a suo tempo presentata.  

Le fasce aggiuntive, approvate con decreto del dirigente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all’albo e sul sito internet dell’USR. 

Le fasce aggiuntive sono utilizzate annualmente, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 e sino al loro esaurimento, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 4, comma 1–quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 e all’articolo 17, commi 2, lettera b) e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

In caso di rinuncia all’immissione in ruolo, l’aspirante è cancellato esclusivamente dalla fascia aggiuntiva della relativa graduatoria.

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