Supplenti, scatta il controllo 24 CFU: le indicazioni degli Uffici Scolastici

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Sono in corso in tutta Italia le assunzioni dei supplenti per l’anno scolastico 2020/2021. Il primo elemento da controllare è l’inserimento dei 24 CFU dichiarati nella domanda presentata nel corso di questa estate. Come leggiamo da Orizzonte Scuola, una prima scrematura è stata già effettuata prima che le graduatorie venissero pubblicate. Tuttavia, i lavori sono ancora in corso.

Supplenti: le indicazioni dell’Ufficio Scolastico di Brescia

Alcune indicazioni sul percorso da seguire le ha date il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Brescia. Percorso che bisognerà osservare dopo aver effettuato il controllo dei titoli. In seguito si disporrà, se fosse necessario, dell’esclusione dalla graduatoria con conseguente rescissione del contratto. L’Ufficio Scolastico di Sondrio ha fornito ai Dirigenti Scolastici indicazioni per l’accertamento del reale possesso dei 24 CFU da parte degli aspiranti.

Ricordiamo come la laurea + 24 CFU sia stato il presupposto per l’iscrizione alla seconda fascia delle GPS per le scuole secondarie di I e II grado. Nella nota pubblicata attinente si legge: “La certificazione del possesso di CFU, se non in possesso del docente va richiesta all’Università presso cui il docente ha conseguito i 24 CFU“.

24 CFU: cosa fare se si hanno titoli con medesimi ambiti di insegnamento?

Sempre dalla nota leggiamo come nel caso in cui l’aspirante possegga laurea, master (I o II livello) o un dottorato, comprendente nel piano di studi alcuni (o tutti) gli ambiti d’insegnamento previsti dai 24 CFU, il diretto interessato dovrà presentare l’opportuna certificazione. Tale documento dovrà attestare gli obiettivi formativi e i contenuti didattici raggiunti. È bene specificare come non necessitino dei 24 CFU i docenti abilitati o che siano entrati nelle GPS, precedentemente all’inserimento nelle graduatorie d’istituto per la specifica cdc.

Quanto dureranno i controlli?

L’Ufficio Scolastico, dunque, raccomanda: “Si richiede quindi la massima attenzione, prima della stipula dei contratti, all’effettivo possesso dei 24 CFU“. Ora, poniamo il caso in cui l’aspirante non abbia con sé l’opportuna certificazione, la segreteria dovrà chiedere al docente scelto per la supplenza di indicare gli opportuni estremi per l’accertamento.

In seguito, gli addetti ai lavori dovranno contattare l’Università che ha rilasciato il titolo, attendendo eventuali feedback da parte dell’ateneo. Tuttavia, la redazione di Orizzonte Scuola fa notare nel suo articolo, le proprie perplessità riguardo le tempistiche per gli eventuali accertamenti precedenti la stipula dei contratti.

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