Supplenze da MAD, arriva la deroga: Nota Ministero dell’Istruzione del 27/9

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Supplenze da MAD per l’anno scolastico 2021/22, il Ministero dell’Istruzione ha ufficialmente pubblicato la Nota N. 29502 del 27 settembre 2021 avente come oggetto ‘Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente segnalatosi con “messa a disposizione” (MAD)’. Andiamo a vedere in dettaglio il contenuto della nuova circolare.

Supplenze da MAD, via libera anche ai docenti inseriti nelle GPS e nelle GI: Nota N. 29502 del 27 settembre

Come anticipato nei giorni scorsi in un articolo che anticipava l’arrivo della Nota del Ministero dell’Istruzione, anche per l’anno scolastico 2021/22 si è deciso di derogare il divieto di invio delle domande di Messa a Disposizione per tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie di Istituto di altre province. Come noto, la Circolare annuale sulle supplenze (Nota N. 25089 del 6 agosto 2021) aveva inizialmente previsto tale divieto.

Cosa dice la nuova Nota del Ministero dell’Istruzione

Per effetto della nuova Nota ministeriale, le nomine mediante MAD potranno essere effettuate solamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’Ambito Territoriale di riferimento e solamente qualora risultino esaurite le Graduatorie di Istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.

Restano valide le altre indicazioni contenute nella Circolare annuale sulle supplenze

Come specificato in un comunicato pubblicato da Flc-Cgil, restano in vigore le altre indicazioni contenute nella Circolare annuale sulle supplenze ovvero:

  • le domande di Messa a Disposizione (MAD) possano essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza;
  • nel caso in cui dovessero pervenire più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati;
  • le domande di Messa a Disposizione, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, se in possesso dell’aspirante.

Viene precisato, oltre modo, che i contratti a tempo determinato stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri indicati nell’Ordinanza Ministeriale N. 60 del 10 luglio 2020.

NOTA MINISTERO ISTRUZIONE

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